Il grave illecito professionale e il Consiglio di Stato

Redazione Scientifica
05 Febbraio 2019

La giurisprudenza formatasi nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici ha interpretato l'art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – per il quale vanno esclusi gli operatori che...

La giurisprudenza formatasi nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici ha interpretato l'art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – per il quale vanno esclusi gli operatori che “secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante” – nel senso che sono imposti agli operatori economici partecipanti alle procedure per l'affidamento di commesse pubbliche estesi obblighi informativi nei confronti della stazione appaltante, comprendenti ogni pregressa vicenda patologica verificatasi nel rapporto con altro pubblico committente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288; V, 22 ottobre 2015, n. 4870); se è rimesso alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare grave errore nella professione o nell'esecuzione della prestazione è necessario che la stazione appaltante abbia a disposizione quante più informazioni possibili, poiché solo a questa condizione la valutazione della condotta professionale pregressa dell'operatore può dirsi assunta in maniera consapevole.

Non vale in tal senso dimostrare che non vi sia obbligo di dichiarare il provvedimento di revoca subito:

a) la pendenza di un giudizio, poiché la contestazione in giudizio del provvedimento di risoluzione non esclude la sua immediata efficacia e, dunque, non esclude che le vicende che ne sono causa possano essere apprezzate autonomamente dalla stazione appaltante;

b) la circostanza che la revoca dell'aggiudicazione è intervenuta quando nessun contratto era stato sottoscritto, per cui la stazione appaltante non sarebbe potuta pervenire ad una conclusione di “grave errore nell'esecuzione delle prestazioni”, poiché, in caso di anticipata esecuzione ex art. 302, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria intercorre un rapporto obbligatorio per il quale l'impresa è tenuta all'esecuzione delle medesime prestazioni cui sarebbe tenuta in forza del contratto d'appalto stipulato; si può affermare, allora, che, anche in tal caso, l'inadempimento interviene nell'esecuzione delle prestazioni professionali;

c) il fatto che l'inadempimento non fosse grave né imputabile per assenza di colpa grave, poiché spetta esclusivamente alla stazione appaltante la valutazione in merito alle caratteristiche dell'inadempimento nel quale è incorsa l'impresa nell'esecuzione delle prestazioni.