Profili di responsabilità del broker di assicurazione, alla luce della nuova normativa IDD (Insurance Distribution Directive)
12 Febbraio 2019
Inquadramento
All'art. 1 l. 28 novembre 1984, n. 792 (Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione) si definisce «…mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione». Il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs 7 settembre 2005 n. 209), che ha in seguito abrogato la legge 792/1984, al Titolo IX definisce l'intermediazione assicurativa e riassicurativa come l'attività che «consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati». Questo provvedimento, adottato in recepimento della direttiva n. 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, ha permesso una regolamentazione organica e sistematica di tutta l'attività assicurativa, prevedendo la costituzione di un Registro Unico degli Intermediari (RUI), disciplinato dall'IVASS, nel quale far confluire le diverse figure professionali e societarie coinvolte nella distribuzione dei prodotti assicurativi. Tale attività è dunque riservata agli iscritti al RUI ed è consentita agli intermediari che hanno residenza o sede legale in Italia o che operano in regime di Libera Prestazione di Servizi nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Premesso che l'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti, gli intermediari possono essere persone fisiche o assumere la veste di società di intermediazione; in questo caso, però, il rappresentante legale deve essere iscritto come persona fisica al RUI. Se la società svolge allo stesso tempo sia l'attività di intermediazione assicurativa, che quella di intermediazione riassicurativa, le due responsabilità devono essere affidate a due persone fisiche distinte, entrambe iscritte al Registro.
Il Codice delle Assicurazioni Private suddivide il RUI in cinque sezioni:
I requisiti per l'iscrizione variano in base alla sezione prevista ed alla forma societaria, ma prevedono in genere il superamento di un esame che verte su materie tecniche, giuridiche ed economiche relative all'attività assicurativa, l'aver stipulato una polizza di responsabilità civile professionale a copertura dell'attività svolta ed il possesso dei requisiti di onorabilità indicati nell'art. 110 cod. ass.
Per quanto attiene alla funzione prevista alla Sezione A, in passato esisteva la figura di agente monomandatario, che svolgeva la sua attività per una sola impresa di assicurazione. In base alla l. n. 40 del 2 aprile 2007, però, tale posizione è oggi consentita solo per l'intermediazione dei contratti “Vita”, mentre per i contratti “Non Vita” (o “Danni”) non esistono più accordi in esclusiva tra l'intermediario ed una sola compagnia assicuratrice. Secondo il più recente rapporto ANIA (L'assicurazione italiana in cifre, ed. 2018), al 31 dicembre 2017 risultavano iscritti al RUI 236.887 soggetti (tra persone fisiche e società), così suddivisi per le rispettive sezioni:
In seguito all'emanazione della IDD (Insurance Distribution Directive) 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. 21 maggio 2018 n. 68, si è provveduto ad armonizzare le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, riducendo la frammentazione esistente nel mercato dell'Unione, sia per gli intermediari che per i prodotti assicurativi, e rafforzando la tutela dei diritti dei consumatori, tramite meccanismi che impediscano l'intermediazione di prodotti non adeguati alle loro esigenze. In particolare, la nuova direttiva IDD ha ampliato il raggio d'azione della precedente normativa, che si riferiva semplicemente agli intermediari, ponendo al centro dell'attenzione il concetto generale di distribuzione assicurativa ed ampliando la platea dei destinatari. Essa si riferisce infatti a tutti coloro che distribuiscono prodotti assicurativi e riassicurativi: agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, soggetti che gestiscono siti internet di comparazione tramite cui stipulare un contratto di assicurazione, nonché agenzie di viaggio e autonoleggi. Quest'ultimo punto è stato certamente mutuato dall'ampia diffusione che negli anni più recenti ha avuto la vendita di prodotti assicurativi associati a beni di consumo e servizi, attività che fino a questo momento sfuggiva alle norme di settore ed al controllo degli organi deputati alla sorveglianza del comparto assicurativo e finanziario. In conformità al disposto dell'art. 106 cod. ass. (Titolo IX – Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa), aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 68 del 21 maggio 2018 ed applicabile dall'1 ottobre 2018, il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 definisce quindi:
Inoltre, sempre accogliendo le disposizioni del d.lgs. n. 68/2018, il Nuovo Codice delle Assicurazioni Private ridefinisce il titolo dell'art. 109, da Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi in Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, suddividendo il RUI in 6 sezioni: a) sezione A: gli agenti; b) sezione B: i mediatori o brokers; c) sezione C: i produttori diretti; d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le SIM e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta; e) sezione E: gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell'art. 109-bis, comma 5, cod. ass., nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi; f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'art. 109-bis, comma 1, cod. ass., operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
L'art. 109-bis, rubricato come “Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio” viene inserito a nuovo e prevede l'istituzione della sezione F) del registro degli intermediari. Tale nuova figura viene così definita: «qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio o da un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 4, par. 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; b) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio; c) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale.
In pratica, rientrano in questa categoria tutti coloro che svolgono un'attività diversa da quella assicurativa ma che tuttavia possono, quale attività complementare, offrire polizze assicurative, come ad esempio:
Funzione del broker assicurativo e grado di diligenza richiesto
Ma veniamo in particolare alla funzione del broker. Nell'ambito dell'attività generale di distribuzione assicurativa, occorre innanzitutto distinguere questa figura da quella dell'agente di assicurazione. Come si è accennato, infatti, quest'ultimo è legato da un contratto di collaborazione con uno o più assicuratori ed ha con essi un rapporto d'agenzia, in forza del quale è obbligato, seppure in forma autonoma, a sottoscrivere polizze per tali compagnie. Il broker, invece, è svincolato dalle parti che concludono il contratto assicurativo e rappresenta il consulente di fiducia dell'assicurando. Il suo compito è consigliare il soggetto che deve contrarre una copertura assicurativa nella collocazione del suo rischio sul mercato, assistendolo sia nella fase di stipula della polizza, che in quella successiva di gestione della stessa. A dispetto della supposta “generalizzazione” praticata dalla IDD nell'appiattire la figura dell'intermediario in quella del distributore assicurativo, si tratta quindi di un mediatore qualificato, la cui attività consiste prima di tutto nell'individuare le specifiche esigenze dell'assicurando e nel consigliare le condizioni contrattuali più adatte a soddisfarle. Sotto quest'aspetto, la Suprema Corte ha infatti chiarito che «...il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui» (Cass. civ.,sez. III, 27 maggio 2010 n. 12973). Nonostante esista una certa letteratura in giurisprudenza, la figura del broker, diffusasi in ritardo nel nostro paese, ha dato adito a non pochi problemi interpretativi, in particolare per quanto attiene ai profili di responsabilità applicabili. All'inizio ci si è concentrati soprattutto nel negare ogni affinità con altre attività di intermediazione più conosciute, come quella dell'agenzia, partendo dal presupposto che il broker non è vincolato da alcun rapporto giuridico con l'assicuratore, nonostante sia per il suo tramite che quest'ultimo stipula la polizza con l'assicurando (Pret. di Milano, 11 febbraio 1987). Qualificando l'attività del broker come mediazione atipica, una parte della Dottrina ha privilegiato l'aspetto di analisi e consulenza della prestazione da questi fornita all'assicurando, collocandola nell'alveo della disciplina che regola il contratto d'opera professionale. C'è stato, per contro, chi propendeva per un inquadramento “variabile” del rapporto che lega questo intermediario ad assicurando ed assicuratore, a seconda che risultasse predominante la caratteristica di interposizione tra i due soggetti o prevalesse l'attività di tipo consulenziale. È chiaro che la scelta dell'una o dell'altra posizione rileva grandemente nell'individuazione della disciplina applicabile in caso di inadempimento. Ci si orienterà, infatti, di volta in volta, sul ricorso agli artt. 1754 e ss. c.c. per l'attività di mediazione, agli artt. 2229 e ss. per la prestazione d'opera intellettuale ed all'art. 1719 e ss. per quanto attiene alla disciplina del rapporto fiduciario (cioè del mandato) che lega il broker ai propri clienti. Come abbiamo visto, il Codice delle Assicurazioni Private è intervenuto per regolamentare l'attività del brokeraggio assicurativo con la creazione di un albo professionale, il cui accesso dipende dal superamento di specifici esami di ammissione, dall'obbligo di fornire una cauzione e di costituire un fondo di garanzia etc. Da questo momento, trattandosi di un'obbligazione inerente lo svolgimento di un'attività professionale, la responsabilità del broker di assicurazione è stata identificata nella violazione degli obblighi di diligenza che lo stesso è chiamato a rispettare ai sensi dell'art. 1176 c.c. Nell'esercizio della sua attività, il broker di assicurazione sarà dunque chiamato ad agire con la necessaria perizia, derivante dall'insieme di nozioni e competenze tecniche che è lecito attendersi da una figura professionale di questo tipo. A tale riguardo, la Corte di Cassazione si è espressa come segue: «Non v'è dubbio che la complessiva attività del broker è connotata pure da profili di intellettualità, richiedendosi in chi la esercita specifiche ed approfondite conoscenze di economia, tecnica e diritto delle assicurazioni» (Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2003 n.6874). La qualità professionale dell'attività prestata determina la necessità di rispettare un grado di diligenza adeguato alle circostanze del caso e si presume che il broker sia dotato di una conoscenza tecnica del mercato assicurativo sufficiente alla bisogna. Sotto questo aspetto, egli sarà tenuto a fornire al cliente assicurando tutte le informazioni necessarie a guidarlo nella scelta della polizza più adatta in termini di qualità e prezzo, tenendo conto di tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche del rischio preso in esame. Così come accade per altri professionisti, il comportamento del broker dovrà rispondere al principio enunciato al comma 2 dell'art. 1176 c.c, il quale prevede che nell'esercizio di un'attività professionale il grado di diligenza dovuto debba essere valutato con riguardo alla natura ed alla specializzazione che caratterizzano l'attività stessa. In tale prospettiva, con sentenza n. 2746 del 9 maggio 2011, il Consiglio di Stato ha espressamente affermato: «l'attività del broker assicurativo non può prescindere, in ragione della fiducia che tale profilo professionale induce presso il pubblico degli utenti, dall'osservanza del parametro di diligenza richiesto dall'art. 1176, comma 2, c.c. per la generalità dei professionisti, dato che altrimenti verrebbe significativamente sminuita la stessa ragione dell'esistenza di tale figura professionale, funzionale a porre il consumatore, che versa normalmente in una situazione di carenza informativa, in una posizione contrattuale più efficiente rispetto a quella in cui lo stesso si troverebbe nel rapporto diretto con l'agente (o con gli agenti) di Assicurazioni». Del medesimo parere è anche la Suprema Corte, la quale ha evidenziato che i doveri primari degli assicuratori e degli intermediari «scaturiscono dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2» (Cass. civ., 24 aprile 2015 n. 8412).
Codice delle Assicurazioni Private: il principio di adeguatezza
Come si è accennato, la l. n. 792/1984 è stata abrogata dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a sua volta novellato dal d.lgs. n. 68/2018. Al suo interno il legislatore ha disciplinato gli obblighi che gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare, onde non incorrere in casi di responsabilità civile professionale per inadempimento contrattuale. Tra questi di grande rilevanza è il rispetto del principio di adeguatezza, che impone di consigliare al cliente/assicurando un prodotto che risponda il più possibile alle sue esigenze. L'art. 120, comma 3, del provvedimento è piuttosto esplicito a questo riguardo: «…prima della conclusione del contatto, l'intermediario assicurativo…anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione». Si tratta della cosiddetta regola del best advice, che espressamente prevede che le soluzioni assicurative consigliate dall'intermediario debbano conformarsi alle esigenze del suo cliente, nel solco del disposto dall'art. 12 della Direttiva 2002/92/CEE sull'intermediazione assicurativa: «previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal consumatore, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale consumatore e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su di un determinato prodotto. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto». In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 120 cod. ass., l'intermediario assume quindi l'obbligo di fornire consulenza al proprio cliente, acquisendo da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie allo scopo e dissuadendolo dallo stipulare contratti non rispondenti alle sue esigenze. L'assoluta centralità di questo principio è ribadita all'art. 183 del medesimo codice ed anche il Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, successivamente modificato ed integrato dal Regolamento IVASS n. 8 del 2015, dal Provvedimento n. 58 del 2017 e dal Regolamento n. 40 del 2018, è intervenuto a disciplinare il comportamento che gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare in tal senso. All'art. 52, rubricato “Adeguatezza dei contratti offerti”, l'organo di vigilanza ribadisce come per gli intermediari vi sia obbligo di «proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente» e dunque di acquisire prima della sottoscrizione di una proposta, o di un contratto di assicurazione «ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale». Occorre sottolineare che, se l'assicurando si rifiutasse di fornire le informazioni necessarie all'intermediario, tale rifiuto dovrà risultare da una apposita dichiarazione, «da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze»(art. 52, comma 4).
In tal caso, infatti, «l'eventuale acquisto del prodotto – pur se in ipotesi inadeguato – non sarebbe imputabile ad altri che all'investitore incauto» (C. CARNEVALE, Il giudizio di adeguatezza nel collocamento di prodotti finanziari assicurativi, in Assicurazioni, 1, 2011). L'intermediario è quindi tenuto a documentare di aver informato l'assicurando dell'eventuale inadeguatezza di una proposta assicurativa o previdenziale, dando evidenza di tale informativa «in un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall'intermediario”. Tale condotta, se da un lato è chiaramente volta a garantire la massima trasparenza, dall'altro solleva l'intermediario da eventuali responsabilità nei confronti di un cliente regolarmente informato sui rischi del contratto da stipulare. Qualora il cliente si rifiutasse di sottoscrivere tale documentazione sarebbe addirittura consigliabile che l'intermediario rinunciasse al mandato ricevuto, non potendo egli adempiere ad uno specifico obbligo vigente. Caratteristica dell'intermediazione assicurativa è pertanto un'attività di consulenza nei confronti del cliente-assicurato, che non si limita alla semplice informativa circa le caratteristiche del contratto proposto ma si sostanzia in una vera e propria comprensione delle necessità del cliente, allo scopo di proporre il prodotto più adeguato alle sue esigenze, ovvero il tipo di copertura di cui l'assicurando ha effettivamente bisogno. Tale principio, analogo a quelli che disciplinano il collocamento dei prodotti finanziari, come l'adeguatezza rispetto alla propensione al rischio ed alla situazione patrimoniale del cliente applicabile a certe polizze vita con rischio di capitale, in ambito assicurativo è direttamente correlato al dovere di correttezza e di informazione cui sono tenuti sia l'assicuratore che l'intermediario. In particolare, con riferimento al disposto dell'art. 1175 c.c. che impone al creditore e al debitore di comportarsi secondo le regole della correttezza, la Corte di Cassazione ha affermato: «il dovere di correttezza, in materia assicurativa, impone all'assicuratore ed ai suoi intermediari od incaricati due precisi obblighi: (a) (….) proporre prodotti assicurativi utili: cioè coerenti con il profilo di rischio (nell'assicurazione danni) o con gli intenti previdenziali (nell'assicurazione vita) del contraente; (b) mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, e dunque informarlo in modo esaustivo sulle caratteristiche del prodotto, nulla lasciando di occulto». Ed ancora: «il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell'assicurato, sono doveri primari dell'assicuratore e dei suoi intermediari o promotori» (Cass. civ., 24 aprile 2015 n.8412). Se da un lato, quindi, l'intermediario è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni circa le caratteristiche del prodotto proposto, il principio di adeguatezza impone allo stesso soggetto di acquisire dall'assicurato ogni informazione possibile per accertare l'idoneità della soluzione assicurativa offerta. E se non dovesse adempiere a tale dovere, l'intermediario si troverà esposto a responsabilità nei confronti dei clienti-assicurati, non consapevoli di «quale tipo di prodotto possa essere idoneo a soddisfare le proprie esigenze di sicurezza né in grado di valutare la rispondenza del contratto offerto alle predette esigenze» (G. VOLPE PUTZOLU, La valutazione di adeguatezza del contratto di assicurazione offerto, in La responsabilità civile nell'interpretazione assicurativa, a cura di M. Franzoni, Milano, 2012).
In particolare, nel caso in cui il broker ricevesse una contestazione per inadempienza rispetto al suo operato, lo stesso dovrà essere verificato tenendo conto del «non facile compito di comprensione preventiva dell'entità e consistenza dei bisogni dell'interlocutore e dell'idoneità delle polizze commercializzate ad appagarli» (M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, Padova, 2011). Sotto il profilo dell'adeguatezza e della trasparenza, la IDD si colloca ben oltre le disposizioni della Direttiva 2002/92/CE e del d.lgs. n. 209/2005, introducendo il concetto di Product Oversight Governance (POG) e prevedendo specifiche tutele per il cliente finale, sin dal primo momento in cui una soluzione assicurativa viene predisposta. Le imprese e gli intermediari assicurativi che dovessero partecipare alla creazione di un determinato prodotto, infatti, dovranno verificare che la relativa proposta sia in linea con l'interesse del cliente finale ed accertarsi che tale prodotto continui a rispondere agli interessi dei clienti per i quali è stato realizzato. Dovranno quindi essere predisposti metodi certificati per valutare le esigenze e le propensioni dei potenziali assicurati, poiché ad essi potranno essere sottoposti solo prodotti in linea con il loro profilo. Inoltre, bisognerà provvedere a che le eventuali nuove soluzioni assicurative realizzate siano tarate su tali profili, mettendo in atto processi di monitoraggio e controllo, sia nella fase precedente che in quella successiva alla vendita.
Tutto questo implica l'uso di strumenti informatici in grado di fornire un'analisi sempre più precisa dei bisogni dei clienti, per monitorare i dati relativi ai loro profili da un lato e per valutare l'adeguatezza delle soluzioni proposte dall'altro. Si renderà quindi necessario un costante scambio di informazioni tra le compagnie assicuratrici e i distributori, con tutti i problemi che possono conseguirne sul piano del rispetto della privacy dei soggetti coinvolti e delle responsabilità che ne derivano. Si amplia anche enormemente la quantità e la natura dei dati condivisi. In linea con quanto anticipato dalla normativa già in corso ma con assai maggiore minuzia e fermezza, la IDD ribadisce infatti l'obbligo per il distributore di informare il cliente prima della stipula del contratto ed in modo chiaro, completo e trasparente. Tali informazioni dovranno riguardare non solo il prodotto, ma anche il proprio status (distributore indipendente, consulente, agente della compagnia…), inclusa l'indicazione della natura del compenso percepito. In sostituzione e ad integrazione dell'informativa precontrattuale già prevista, la Direttiva introduce quindi due nuovi documenti:
Il Regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018 (recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX - Disposizioni generali in materia di distribuzione - del d. lgs. 7 settembre 2005, n.209) recepisce ed integra le disposizioni introdotte dalla IDD, anche alla luce della nuova normativa sulla tutela dei dati personali, di cui al Nuovo Codice della Privacy 2018.
In particolare, all'art. 54, Titolo II della Parte III, intitolato “Regole generali di comportamento”, esso prevede che nello svolgimento dell'attività di distribuzionegli intermediari debbano: a) «comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano; c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati». Essi sono inoltre «tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività (…). È comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati».
All'art. 56 il Regolamento interviene specificamente sull'adeguatezza dell'informativa precontrattuale, prevedendo che - prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione - i distributori consegnino al contraente: a) copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all'Allegato 3 del Regolamento, contenente un'informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti; a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all'art. 119-bis, comma 7 e all'art. 120-ter cod.ass.; b) la restante documentazione precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, tra cui il DIP, un ulteriore documento informativo dell'Assicuratore, necessario a partire dal 1 gennaio 2019 e definito DIP Aggiuntivo, tutte le Condizioni di Polizza, nonché un documento di valutazione delle richieste ed esigenze del contraente alquanto esteso e particolareggiato. I distributori, inoltre, sono in ogni momento tenuti a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi dettati dal Codice e dal Regolamento.
Gli Allegati 3 e 4 vengono di fatto a sostituire i moduli 7A e 7B previsti nell'ambito dell'informativa precontrattuale dalla precedente normativa e, allo scopo di garantire la piena trasparenza dell'operato dell'intermediario, includono anche l'indicazione del tipo di trattamento provvigionale eventualmente previsto a suo favore. L'unica eccezione prevista, rispetto all'obbligo di fornire al cliente un'informativa precontrattuale completa, riguarda gli intermediari riassicurativi e quelli operanti nei grandi rischi.
Il Regolamento indica poi minuziosamente le modalità di comunicazione della documentazione precontrattuale che imprese ed intermediari sono ora tenuti a consegnare agli assicurati. Nel complesso, si tratta di una mole di informazioni piuttosto corposa, di fronte alla quale è di poco conforto il disposto dell'art. 68 del medesimo Regolamento, rubricato come Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari, che recita tra l'altro: «I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità».
Nonostante il fine ultimo di una normativa tanto complessa sia certamente la piena salvaguardia dei diritti del consumatore/assicurando, infatti, balza immediatamente all'occhio dell'operatore (ma anche del fruitore), quanto la stessa risulti difficile da gestire.
Tutto questo, infine, non può che comportare un inasprimento della posizione degli intermediari sul piano della responsabilità contrattuale che su di essi grava e, stante la complessità delle procedure e degli adempimenti previsti, un aumento non indifferente del margine d'errore presunto per questo tipo di attività professionale. In effetti, il mancato assolvimento dell'obbligo di informazione e consulenza nei confronti dei clienti da parte degli intermediari assicurativi è all'origine del 22% dei sinistri di Responsabilità Civile Professionale degli stessi, con un peso del 35% sul totale delle richieste di risarcimento pervenute in Italia, nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2017, a CGPA Europe, compagnia specializzata nell'assicurazione di questo tipo di rischi.
Obbligo di trasparenza: la valutazione della compagnia e delle condizioni assicurative proposte
Una volta investito dell'incarico, il broker dovrà quindi concentrare la propria attività sulla valutazione delle coperture disponibili nel mercato, in grado di soddisfare gli specifici interessi del cliente. Egli, tuttavia, non potrà prescindere dal fornire anche un giudizio sull'affidabilità finanziaria degli assicuratori proposti. Pur nell'ambito della migliore copertura prescelta, infatti, l'intermediario sarà tenuto a controllare, sulla base delle circostanze già presenti o comunque prevedibili al momento dell'intermediazione offerta, che la compagnia di assicurazione sia in grado di onorare nel tempo le obbligazioni assunte. La scelta del prodotto assicurativo e della compagnia che lo sottoscriverà costituisce forse la fase più rilevante e delicata dell'attività di brokeraggio assicurativo: il contributo del broker è infatti indispensabile per individuare la copertura più adatta a soddisfare le esigenze del cliente e, sotto questo aspetto, il broker non ha semplicemente l'obbligo di reperire dallo stesso tutte le informazioni necessarie. Egli è infatti chiamato ad illustrare tutte le implicazioni economiche e giuridiche inerenti i contratti offerti ed a cooperare con l'assicurato nella compilazione di eventuali questionari, facendo presenti al cliente stesso le gravi conseguenze a lui derivanti in caso di reticenza o dichiarazioni inesatte fornite all'assicuratore, in base al disposto degli artt. 1892, 1893 e 1909 c.c. Con riferimento al dovere di informazione che il broker è tenuto a garantire all'assicurando, il considerando n. 18 della direttiva 2002/92/CE prevede la necessità di "trasparenza" dell'operato dell'intermediario, allo scopo di far conoscere anticipatamente al cliente le caratteristiche delle società assicurative proposte. Il considerando n. 20 aggiunge poi l'obbligo di svolgere un'analisi imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato e di indicare le ragioni su cui si fondano le scelte consigliate. Come abbiamo visto, in ossequio a tale disposto, il Codice delle Assicurazioni ha previsto all'art. 183 l'obbligo per gli intermediari di «comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati» e di «operare in modo che siano sempre adeguatamente informati». Ne consegue che, anche alla luce dei criteri di diligenza considerati in precedenza ed allo scopo di evitare qualsiasi carico di responsabilità, l'informazione fornita dal broker dovrà essere non solo rispondente alle esigenze dell'assicurando, ma anche piena, consapevole e corretta. La scelta in merito ai costi del contratto di assicurazione, ad esempio, come pure dei limiti o del massimale previsti in polizza, saranno certamente dipendenti dalla volontà del cliente, tuttavia un'eventuale inadeguatezza del massimale, ovvero dei capitali assicurati, potrebbe determinare una responsabilità dell'intermediario, laddove l'assicurando non fosse dotato delle necessarie conoscenze che invece il broker deve obbligatoriamente possedere. È l'intermediario assicurativo, infatti, il vero detentore delle competenze professionali indispensabili alla determinazione e risoluzione delle problematiche assicurative del cliente. Qualora il broker non fosse nelle condizioni di reperire il tipo di copertura richiesta, ciò non varrà a determinarne la responsabilità per inesatto adempimento; spetterà tuttavia all'intermediario dimostrare di avere operato con la massima diligenza e perizia, mettendo a disposizione del cliente tutte le opportunità ottenibili sul mercato, ovvero l'oggettiva impossibilità di presentare un'offerta economicamente utile. Il broker, cioè, deve assolvere al suo primario dovere di informazione nei confronti del cliente ed è obbligato ad offrire diverse soluzioni che, in base alla natura ed alle caratteristiche del rischio, rispondano alle esigenze del suo mandante, all'interno della situazione contingente del mercato assicurativo disponibile. Il suo operato dovrà quindi essere valutato solo con specifico riferimento alle reali possibilità offerte dal mercato, in rapporto alle specifiche esigenze del cliente. L'intermediario, infine, si obbliga a sottoporre al cliente le proposte assicurative reperite sul mercato, ma non ha alcun titolo ad agire di proprio arbitrio. Seppure in possesso di una procura a negoziare con l'assicuratore, insomma, egli risponderà nei confronti del cliente laddove si discostasse dalle istruzioni da lui ricevute Una delle fattispecie di danno da mancato adempimento a carico di un broker si potrebbe verificare nei casi in cui, una volta ricevuto il compito di fornire una polizza assicurativa reperibile sul mercato, questi se ne dimenticasse ed omettesse di procurarla. Se ciò fosse, infatti, il cliente avrebbe diritto di richiedere al broker il risarcimento degli eventuali sinistri verificatisi in assenza della copertura assicurativa richiesta. Questo tipo di esito può essere determinato da un'altra fonte di contezioso assai comune che riguarda il pagamento del premio ed il passaggio dello stesso dall'intermediario alla compagnia. Infatti, in assenza di specifici accordi stipulati con l'assicuratore, disposti ad esempio nella cosiddetta “Clausola Broker”, il pagamento del premio effettuato all'intermediario da parte dell'Assicurato non potrà essere considerato liberatorio per quest'ultimo, finché non sarà stato ricevuto dalla Compagnia stessa. A tale proposito, il Codice delle assicurazioni private, all'art. 118 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi) dispone che «Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta». Il punto 2 del medesimo articolo precisa tuttavia che «La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120». In pratica, il pagamento del premio nelle mani del broker risulterebbe liberatorio per gli obblighi assunti dall'Assicurato solo nel caso in cui esistesse un accordo sottoscritto con la compagnia di assicurazioni e di questo il cliente fosse informato dall'intermediario. Qualora infatti il contraente versasse il premio ad un intermediario nel cui mandato ricevuto dall'impresa di assicurazione non fosse esplicitamente prevista l'autorizzazione ad incassare i premi per suo conto, non si concretizzerebbe la presunzione di cui al comma 1. Per evitare il verificarsi di questa condizione, l'intermediario è obbligato a comunicare al consumatore, nella fase precontrattuale, di aver ricevuto tale autorizzazione dalla compagnia di assicurazioni. Lo stesso discorso vale per i collaboratori del broker: se l'intermediario avesse dei collaboratori iscritti alla sezione E) del RUI, questi risulteranno autorizzati all'incasso dei premi delle polizze intermediate dal broker ed al pagamento di eventuali storni, a patto che tale condizione fosse espressamente autorizzata nel mandato ricevuto dall'intermediario stesso.
La questione non è di poco conto, perché da essa dipende l'indennizzabilità di quei sinistri che si fossero verificati prima della percezione del premio da parte dell'assicuratore, non essendo lo stesso pagato direttamente alla compagnia, ma per il tramite del broker. Il fatto che il pagamento al broker costituisca una prassi assai consolidata sul mercato, può quindi esporre l'Assicurato al pericolo di non essere risarcito, qualora il denaro pagato non giungesse per tempo alla compagnia.
A dimostrazione di quanto tale problema sia reale, il già citato studio di CGPA Europe, rileva come oltre il 30% delle richieste di risarcimento pervenute nei confronti degli intermediari assicurativi riguardi casi di infedeltà, ovvero di sottrazione fraudolenta dei premi da parte degli intermediari stessi o dei loro dipendenti. Sotto questo profilo, la direttiva 2002/92/CE, all'art.4, comma 4, ha imposto l'attuazione di specifiche misure per tutelare i consumatori e le compagnie di assicurazione da questo tipo di rischio. Tale normativa è stata recepita in vari punti del Codice delle Assicurazioni Private.
Un primo obbligo viene introdotto dall'art. 117, intitolato “Separazione patrimoniale” il quale stabilisce che «I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo».
In pratica, il legislatore impedisce all'intermediario di confondere il proprio patrimonio con quello dei suoi assicurati, mediante un meccanismo di separazione che pone i denari dei clienti al riparo dal rischio di aggressione da parte di eventuali creditori dell'intermediario stesso ed ha come scopo primario evitare l'indebita appropriazione dei premi pagatigli e la scopertura assicurativa che ne conseguirebbe. Il broker, pertanto, dovrà aprire un nuovo conto corrente bancario o postale, sul quale provvedere al versamento dei premi raccolti entro 10 giorni dall'incasso. Tale versamento, in base agli accordi con le compagnie di assicurazione, potrà essere effettuato anche al netto delle provvigioni a lui spettanti. Gli intermediari, pertanto, non possono in alcun modo trattenere le somme ricevute dagli assicurati, né depositarle, anche se temporaneamente, su altri conti. Ad ulteriore conferma delle finalità di tutela nei confronti di assicurati e compagnie di assicurazione, il conto separato non potrà essere oggetto di sequestri o pignoramenti, a meno che non si tratti di azioni promosse da questi stessi soggetti. In tal caso, questi ultimi verranno identificati come creditori “privilegiati”, i cui interessi andranno garantiti, appunto, con un patrimonio separato.
Al comma 3-bis, l'art. 117 cod. ass. prevede che «Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati con un minimo di 18.750 euro. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat». Questa alternativa alla costituzione del conto separato, introdotta con la Legge Finanziaria del 2007, prevede quindi una costante verifica della capacità finanziaria della fidejussione, la cui copertura dovrà essere periodicamente adeguata alla raccolta di premi effettuata. L'intermediario è comunque tenuto, nella fase precontrattuale, ad informare i propri clienti, nel caso in cui usufruisca della fidejussione in alternativa alla separazione patrimoniale. Riassumendo, gli intermediari assicurativi potranno essere soggetti a contestazioni e ad azioni di responsabilità da parte dei clienti-assicurati, per aver intermediato prodotti inadeguati alle loro esigenze o per inadempienze legate all'operatività delle coperture richieste, ad esempio per aver dimenticato di attivare una polizza o per mancato pagamento del premio. In caso di violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al Codice delle Assicurazioni ed ai relativi Regolamenti dell'IVASS, inoltre, essi saranno soggetti a sanzioni di tipo amministrativo e, nei casi di particolare gravità, alla revoca dell'incarico (art. 1, comma 53 d.lgs. n. 68/2018).
Con riferimento alle sanzioni amministrative, l'art. 324 cod. ass. dispone espressamente che «Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio, che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli artt.(....) sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) sanzione amministrativa pecuniaria: 1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione; 2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro; d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.»
In base al disposto dell'art. 330 cod. ass., i destinatari delle sanzioni disciplinari saranno le persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari.
Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta e motivata di biasimo, sarà disposto per fatti di lieve gravità. La censura, invece, per fatti di gravità particolare.
La radiazione o la cancellazione della società di intermediazione sarà infine disposta per fatti di eccezionale gravità e, nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società di intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, essa comporterà anche la cancellazione della società.
In particolare, in base al Regolamento n. 5/2006, la radiazione verrà prevista nei seguenti casi: a) violazione del divieto di svolgere l'attività in relazione a contratti di imprese non autorizzate od abilitate ad operare in Italia; b) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale; c) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere; d) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione; e) mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto; f) mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall'art. 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall'art. 54-bis; g) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all'art. 54; h) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV; i) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'IVASS, non rispondenti al vero; j) svolgimento dell'attività di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile; k) ripresa dell'attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile; l) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali.
Dal punto di vista della responsabilità civile, è individuabile una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., in tutti i casi in cui l'intermediario non abbia adottato un comportamento improntato alla buona fede ed abbia omesso informazioni che, ove conosciute, avrebbero indotto il cliente a non sottoscrivere il contratto. Occorre tuttavia ricordare come sia ancora controverso in dottrina se la violazione da parte degli intermediari degli obblighi disciplinati dal Codice delle Assicurazioni abbia natura contrattuale o aquiliana. Secondo una parte della dottrina, infatti, la violazione dei citati «obblighi di diligenza, trasparenza, informazione, correttezza, nella fase delle trattative, da parte dell'intermediario o dell'assicuratore costituisce un illecito aquiliano» essendo impossibile configurare un inadempimento contrattuale «prima che il contratto sia venuto ad esistenza; né è possibile attribuire natura contrattuale ad un obbligo che preesiste al contratto, ed è imposto dalla legge» (M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, 2011).
Con la consueta lucidità, il Consigliere Rossetti individua cinque tipiche fattispecie di inadempimenti dell'intermediario nei confronti del proprio cliente e – in linea con quanto asserito in ordine alla natura della responsabilità dello stesso - pone la tutela dell'Assicurato all'ombra degli articoli del codice civile operanti nell'ambito della responsabilità extracontrattuale: 1) «Fatti che impediscono il perfezionarsi del contratto», come ad esempio l'omessa trasmissione della proposta di assicurazione alla Compagnia; 2) «Fatti che comportano la stipula di un contratto inutile od inadeguato», come potrebbe essere la stipula di una polizza vita ad alto rischio per un soggetto non adatto. In questo caso l'assicurato potrà chiedere l'annullamento del contratto ed il risarcimento del danno per aver stipulato un contratto inutile; 3) «Fatti che rendono invalido il contratto», quali ad esempio l'aver indotto l'assicurando a credere che fossero comprese nella copertura assicurativa garanzie invece escluse, il che comporterebbe l'annullamento del contratto assicurativo ex art. 1427 c.c.; 4) «Fatti che rendono inefficace il contratto», ovvero comportamenti dolosi o colposi che rendono il contratto privo di effetto, con diritto dell'assicurato al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; 5) «Fatti che costituiscono inadempimento del contratto», come la riscossione di premi non dovuti o un mancato indennizzo, etc. Anche in questi casi l'assicurato potrà intentare azioni di risarcimento ex art. 2043 c.c. e richiedere l'annullamento della polizza in conformità all'art. 1453 c.c.
Altri ritengono invece che la responsabilità dell'intermediario abbia natura contrattuale, laddove quest'ultimo violi gli «obblighi derivanti dal contratto, o dalle disposizioni legislative o regolamentari che ne integrano il contenuto» o il generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto stesso (P.MARANO, L'intermediazione assicurativa, 2013). In questo caso, inquadrare la responsabilità dell'intermediario come responsabilità di natura contrattuale, implica che – pur essendo l'Assicurato tenuto a provare l'inadempimento ed a fornire la dimostrazione del nesso causale tra questo ed il danno - l'intermediario sia a sua volta posto nell'obbligo di provare di avere assolto ai propri doveri e di aver agito con la diligenza richiesta. Anche l'orientamento generale della giurisprudenza ha confermato a più riprese la natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario. Inter alia, con sentenza n. 12262 del 12 giugno 2015 riguardante un caso di intermediazione finanziaria, la Suprema Corte afferma infatti: «non è esatto (…) che il danno allegato dall'attrice s'identifichi con il mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale: non è tale la responsabilità in cui incorre l'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di porlo a conoscenza dei rischi di investimento, o compia operazioni non adeguate, quando dovrebbe astenersene, ma si tratta invece, come già chiarito, di responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale d'intermediazione finanziaria in essere con il cliente, quindi di una responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale il richiamo alla nozione di interesse negativo appare fuor di luogo». PIERPAOLO MARANO, L'intermediazione assicurativa , Torino 2013; G.VOLPE PUTZOLU, La valutazione di adeguatezza del contratto di assicurazione offerto, in La responsabilità civile nell'interpretazione assicurativa - a cura di M. Franzoni, Milano, 2012; MARCO ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni , Padova, 2011; ENZO VIVORI, La responsabilità dell'agente e del broker di assicurazione, in Responsabilità civile dei professionisti e degli altri imprenditori – Giuffrè Fracis Lefebvre, 2018. |