Rilevanza, ex art. 38, comma 1, lett. f), vecchio codice, di ogni comportamento scorretto incidente sulla credibilità professionale dell’operatore economico

Redazione Scientifica
12 Febbraio 2019

L'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 valorizza ogni comportamento scorretto che incide sulla credibilità professionale dell'operatore economico senza, tuttavia, limitarsi alle sole violazioni...

L'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 valorizza ogni comportamento scorretto che incide sulla credibilità professionale dell'operatore economico senza, tuttavia, limitarsi alle sole violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui lo stesso appartiene e a prescindere da un accertamento e riconoscimento di detto comportamento con una pronuncia giudiziale passata in giudicato. Inoltre, non tutte le ipotesi contemplate dall'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 assumono rilievo esclusivamente ove riconducibili alla fase di esecuzione delle prestazioni. A tale conclusione deve giungersi al fine di evitare che eccessivi formalismi inducano a disattendere la ratio sottesa alla disposizione in esame, palesandosi irrazionale un sistema che sanzioni le condotte poste in essere nel segmento di esecuzione delle prestazioni e non anche nella fase delle attività funzionali alla stipula del contratto medesimo.

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