Senza accertamento penale del collegamento tra i partecipanti alla gara, non si può disporre la segnalazione nel Casellario per falsità della dichiarazione
08 Febbraio 2019
Non può essere disposta la segnalazione nel Casellario per falsità della dichiarazione resa in relazione all'art. 38, comma 1, lett. m-quater del d.lgs. 163/2006, nel caso in cui la pronuncia del giudice penale non contenga alcun accertamento in ordine alla ricorrenza, all'interno della gara ritenuta oggetto di turbativa, di una situazione di “collegamento” non dichiarato tra i partecipanti alla procedura di affidamento. |