L'irrilevanza temporale dei gravi illeciti professionali

Leonardo Droghini
13 Febbraio 2019

L'art. 80, co. 5, d.lgs. n. 50/2016 non contiene alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali; il che è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla Stazione Appaltante. Una limitazione triennale è, invero, richiamata dal successivo comma 10, ma attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la P.A. e non attiene in alcun modo all'esercizio del potere della P.A. di escludere l'operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto.

Il caso. Nel corso di una procedura aperta l'impresa ricorrente veniva esclusa per l'ipotesi di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) e f-bis) del d.lgs. 50/2016, a causa della mancata indicazione nel DGEU di fatti oggetto di un'annotazione a suo carico, iscritta nel casellario informatico dal novembre 2014.

Con i motivi di ricorso l'impresa sosteneva, oltre all'insussistenza di alcun illecito rilevante, che non era tenuta a dichiarare nulla, essendo trascorsi, alla data di pubblicazione del bando, più di 3 anni dall'accertamento del fatto, con conseguente venir meno della permanenza massima dell'effetto escludente dipendente dalla eventuale commissione di gravi illeciti professionali di cui l'operatore economico si sia resto colpevole.

Gli obblighi dichiarativi. Il Collegio ha preliminarmente ricordato che l'art. 80, co. 5 del codice, pur individuando una serie di ipotesi esemplificative in cui il comportamento dell'operatore economico è ritenuto già in astratto tale da porre in dubbio la sua integrità o affidabilità, rimette alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti; e proprio al fine di consentire il corretto esercizio di tale potere di valutazione è previsto, in capo ai partecipanti alla procedura, un onere dichiarativo avente ad oggetto qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'Amministrazione, la cui carenza legittima l'esclusione.

Sul fattore tempo. Sotto il profilo temporale, il TAR ha osservato come l'art. 80, co. 5, non contiene alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, ciò che è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante. Una limitazione triennale è invero richiamata dal successivo comma 10, ma attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la P.A. e non attiene in alcun modo all'esercizio del potere della P.A. di escludere l'operatore economico, ai sensi della lett. c) del co. 5.

In altri termini, il periodo massimo triennale è riferito ai soli casi di effetti interdittivi automatici, nei quali la P.A. è priva di poteri di valutazione, e non anche agli obblighi dichiarativi.

In ragione di quanto precede il ricorso è respinto.

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