Continuità nel possesso dei requisiti e termine di durata del contratto di affitto di azienda

Redazione Scientifica
05 Febbraio 2019

Nel caso in cui il contratto che disciplina l'affitto della azienda o di un ramo di essa, posto in essere al fine di acquisire alcuni requisiti altrimenti non posseduti dal concorrente, rechi una clausola sulla durata del contratto inferiore alla durata...

Nel caso in cui il contratto che disciplina l'affitto della azienda o di un ramo di essa, posto in essere al fine di acquisire alcuni requisiti altrimenti non posseduti dal concorrente, rechi una clausola sulla durata del contratto inferiore alla durata del contratto di appalto da eseguire, la SA dispone legittimamanente l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, poiché la stazione appaltante non può fare affidamento sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara, e precisamente dalla scadenza del termine della domanda di partecipazione alla procedura e fino all'aggiudicazione, nonché, in seguito, per l'intera fase di esecuzione del contratto di appalto (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5919; V, 6 ottobre 2018, n. 5753; V, 3 settembre 2018, n. 5142), potendo intervenire una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti con conseguente impossibilità di procedere all'aggiudicazione ovvero all'esecuzione del contratto di appalto.

Non conduce a diversa conclusione l'intervenuta estensione della durata del contratto di affitto del ramo di azienda avvenuta in un momento successivo; il possesso dei requisiti è, infatti, richiesto al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e non possono aver rilevanza regolarizzazioni postume, come, nel caso di specie, va inteso il patto di modifica delle clausole contrattuali intervenuto tra le due società.

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