Società consortile “a ribaltamento costi” costituita dopo l'aggiudicazione della gara: sussiste la responsabilità solidale delle imprese socio-consorziate

13 Febbraio 2019

Sebbene l'art 2462 c.c. sancisca il principio della cd. autonomia patrimoniale “perfetta” delle società di capitali (secondo cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio), in materia di appalti pubblici tale principio viene derogato in virtù del carattere di “specialità” della normativa di settore con la conseguenza che, in virtù del combinato disposto tra gli art. 37 D.Lgs. n. 163 del 2006 e 93 del D.P.R. n. 207 del 2010, sussiste la responsabilità solidale tra una società consortile c.d. “a ribaltamento costi” e le sue imprese socio-consorziate per obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

Il caso. All'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano è tornato sul tema della responsabilità solidale tra una società consortile (ex art. 93 del D.P.R.n. 207 del 2010) costituita successivamente all'aggiudicazione della gara dalle società raggruppate in ATI.

Nel caso di specie, un'impresa subappaltatrice aveva richiesto (ed ottenuto) un decreto ingiuntivo nei confronti sia della società consortile che delle singole imprese socio-consorziate assumendo l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra detti soggetti.

Il decreto ingiuntivo (concesso nei termini richiesti) veniva successivamente opposto da una delle società consorziate la quale insisteva per l'insussistenza di tale solidarietà in ragione del combinato disposto tra l'art. 2462 c.c. (il quale stabilisce che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio) e l'art. 2615 c.c. (che prevede, invece, la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile esclusivamente per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio).

La società opponente lamentava inoltre che tale responsabilità solidale fosse applicabile alle sole ipotesi in cui la società consortile fosse stata costituita prima dell'aggiudicazione dell'appalto (e non, come nel caso di specie, in fase di esecuzione).

La soluzione proposta dal Tribunale di Milano. Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo - contrariamente alla prospettazione dell'impresa opponente – la piena sussistenza della responsabilità solidale tra la società consortile e le sue imprese socio-consorziate. Tale assunto, muove da una duplice circostanza.

In primo luogo, e richiamando un principio già enunciato dalla Corte di Cassazione (sentenza Cass. n. 18113 del 2003), il Tribunale ha ribadito che in materia di contratti pubblici il principio di diritto secondo cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società (di capitali) con il suo patrimonio, può (e deve) essere derogato in ragione della “specialità” della normativa di settore.

Nel caso di specie – sempre a giudizio del Tribunale – trovando puntuale applicazione il combinato disposto tra gli artt. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (in tema di solidarietà delle imprese associate e/o consorziate) e 93 del D.P.R. n. 207 del 2010 (secondo cui dopo l'aggiudicazione, le imprese riunite e/o consorziate possono costituire una società consortile «per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori») le società socio-consorziate devono ritenersi solidamente responsabili per i debiti assunti dalla s.c.a.r.l. nei confronti dei terzi.

In secondo luogo, il Tribunale ha anche rilevato che – in virtù di quanto previsto dall'art 93 D.P.R.n. 207 del 2010 (secondo cui alle società consortili costituite dopo l'aggiudicazione si applicano le medesime «responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice») non vi è ragione di negare la responsabilità solidale della s.c.a.r.l. con le imprese dell'ATI che l'hanno costituita in ragione di una palese identità soggettiva tra le componenti dell'ATI stessa e le società socio-consorziate della s.c.a.r.l., venendosi quindi a creare una perfetta sovrapposizione tra i due soggetti giuridici.

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