L’esclusione dalla gara d’appalto mira a garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la P.A.

Redazione Scientifica
13 Febbraio 2019

L'esclusione dalla gara d'appalto prevista dall'art. 38 comma 1, lett. f), d. lgs. n. 163/2006 si basa sulla necessità di garantire l'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione, sin dal momento genetico della gara e per tutto lo svolgimento della stessa...

L'esclusione dalla gara d'appalto prevista dall'art. 38 comma 1, lett. f), d. lgs. n. 163/2006 si basa sulla necessità di garantire l'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali in essere con la Pubblica Amministrazione, sin dal momento genetico della gara e per tutto lo svolgimento della stessa. In tale prospettiva, i fatti valutati per assumere il provvedimento di esclusione, i quali rilevano ai fini della sussistenza della grave negligenza e/o malafede nell'esercizio di un precedente rapporto contrattuale, non è necessario che siano oggetto di accertamento definitivo, perché nella spendita della sua discrezionalità tecnica ben può l'Amministrazione trarre il convincimento della perdita di fiducia dalla valutazione di fatti comunque significativi i quali, considerati in concreto e sinotticamente, depongano per la perdita della credibilità del partecipante.

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