Impignorabilità dell'assegno sociale: l'esclusione delle procedure pendenti è incostituzionale?

14 Febbraio 2019

In tema di impignorabilità dei trattamenti pensionistici accreditati sul conto corrente del debitore, il diverso regime temporale previsto per le procedure esecutive pendenti alla data del 27 giugno 2015, benché ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente, non supera il vaglio di costituzionalità.

Il caso. Nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato, sul cui conto corrente oggetto di pignoramento veniva accreditato esclusivamente l'assegno sociale mensile, ha eccepito l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 23, comma 6, d.l. n. 83/2015 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 132/2015), nella parte in cui prevede che le modifiche apportate all'art. 545 c.p.c. in materia di pignoramento dei crediti transitati su conto corrente abbiano effetto esclusivamente per le procedure esecutive instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015) e non anche per quelle pendenti alla medesima data: per queste ultime, infatti, continuava a trovare applicazione la previgente disciplina, in forza della quale le somme erogate a titolo di pensione o di altri emolumenti pensionistici o assistenziali, una volta depositate presso istituti di credito, erano pienamente assoggettabili ad espropriazione forzata.

Le censure del giudice a quo. Secondo il tribunale rimettente, la disposizione transitoria censurata introdurrebbe un irragionevole discrimine temporale per l'applicazione del nuovo regime di pignorabilità, facendo permanere, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, un regime contrario al principio, affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui l'interesse del ceto creditorio va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tra i quali quello, presidiato dall'art. 38 Cost., di assicurare al pensionato i mezzi minimi di sostentamento (Corte Cost., n. 85/2015).

Pignorabilità della pensione: al pensionato vanno lasciati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Con riferimento agli emolumenti dovuti a titolo di pensione o altri emolumenti previdenziali ed assistenziali, l'orientamento della Consulta è nel senso che debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità la parte necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato (cfr., ex plurimis, Corte Cost., n. 506/2002).

Come è noto, la pensione sociale è stata sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, dall'assegno sociale – il cui accredito sul conto corrente è oggetto di pignoramento nel giudizio a quo – definito dalla Consulta come nuova prestazione assistenziale, erogata agli ultrasessantacinquenni, istituita per far fronte al particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando altre prestazioni − assistenza sanitaria, indennità di accompagnamento – preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi è più ragione per annettere significato alla riduzione della capacità lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni (così Corte Cost., n. 400/1999).

Ai sensi dell'art. 545, comma 7, c.p.c. (aggiunto nel 2015), la misura massima dell'assegno sociale, aumentato della metà, è attualmente parametro per la quantificazione della parte di pensione necessaria, in base all'art. 38, comma 2, Cost., per assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Nessun automatismo tra il pignoramento della pensione e quello del conto corrente. Il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, benché sia ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non supera il vaglio di costituzionalità.

Per tale esigenza prevale, infatti, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato, la cui necessità era già stata affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85/2015. In questa pronuncia, è stato precisato, comunque, che le ipotesi di impignorabilità dei crediti da pensione non possono estendersi, attraverso l'interpretazione giuridica o un'eventuale pronuncia additiva della Consulta, alla disciplina del pignoramento sul conto corrente. Ciò per due distinti ordini di motivi: i limiti alla pignorabilità dei beni del debitore sono deroghe al principio generale della responsabilità patrimoniale, tassativamente previste dalla legge e, per questo motivo, non suscettibili di estensione analogica; un'eventuale pronuncia additiva del giudice delle leggi non potrebbe essere a “rime obbligate”, dal momento che il credito da pensione è una situazione giuridica profondamente diversa dal credito di conto corrente e che, conseguentemente, il principio costituzionale di tutela del fine solidaristico (di garantire l'emancipazione dal bisogno del pensionato) non può trovare soluzione obbligata attraverso l'automatica riproduzione di una norma appartenente ad un contesto giuridico diverso.

Il vulnus riscontrato imponeva, tuttavia, la necessità che il legislatore desse tempestiva soluzione a tale problema (Corte Cost., n. 85/2015)

Impignorabilità della pensione: la disciplina transitoria è irragionevole. Nell'ottemperare al monito della Consulta, il legislatore del 2015 ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell'accredito sul proprio conto corrente, ma con una scelta che risulta irragionevole nella parte in cui ha escluso che tale tutela fosse estesa alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, strettamente collegato al principio dell'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici, posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 6548/2011).