Attività richiesta quale requisito di ammissione è dimostrata dal suo avvenuto svolgimento e non dalla iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio
12 Febbraio 2019
La sentenza afferma che deve aversi riguardo allo svolgimento dell'attività per dimostrare il possesso del requisito dell'idoneità tecnico- professionale necessario per partecipare alla gara pubblica, non già l'iscrizione camerale sopravvenuta, che, come la registrazione, serve solo ad attribuire data certa all'effetto utile, precisato che il codice ATECO rappresenta un mero dato di carattere statistico. |