- Art. 389 - Entrata in vigore del decreto legislativo
L'art. 389 prevede, al primo comma, come regola generale, che il decreto legislativo entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legislatore – infatti - ha previsto che le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto nella G.U. in modo da consentire agli operatori della materia ed ai destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative e di poter studiare il testo della legge.
Il secondo comma dell'articolo in commento, però, prevede delle eccezioni e recita che gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Si tratta di norme ritenute capaci di agevolare immediatamente una migliore gestione delle procedure.
Qui sotto vengono rapidamente passati in rassegna gli articoli del decreto che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Art. 27 comma 1 e art. 350 (alle SS.II. la competenza per le AS e Gruppi di rilevanti dimensioni).
Già dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, e le controversie che ne derivano, saranno di competenza dei tribunali sedi delle sezioni specializzate in materia di imprese (avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali).
- Art. 356, 357, 359 (la creazione di un Albo dei curatori, commissari e liquidatori).
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto dovrà anche essere istituito presso il Ministero della giustizia l'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.
L'art. 356 disciplina anche i requisiti per ottenere l'iscrizione nell'Albo e prevede che ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
L'art. 357, però, rimanda – per il funzionamento dell'albo – ad un decreto del Ministro della giustizia da adottare entro il 1° marzo 2020. Ed anche il successivo art. 359 rimette ad un futuro DM la definizione delle modalità tecniche e dei contenuti della prevista area web riservata.
Sembrerebbe che l'intento del legislatore sia quello di voler istituire subito un albo, di popolarlo con soggetti già minimamente esperti, rimandando al 2020 la sua entrata a regime con le regole per il suo funzionamento.
- Artt. 363 e 364 (da subito, o quasi, anche il certificato unico)
Tra le disposizioni ritenute in grado di agevolare immediatamente l'attività istruttoria nelle procedure concorsuali, vi sono anche i due articoli in esame.
In base a tali previsioni, il debitore o il tribunale possono richiedere a INPS, INAIL, all'Amministrazione finanziaria e agli enti preposti il rilascio di un certificato unico con l'indicazione deicrediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi (per INPS e INAIL) o sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (per l'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza).
INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate sono tenute a definire le modalità per il rilascio dei predetti certificati unici entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei due articoli.
Praticamente, poiché è difficile immaginare che gli Enti rilascino i certificati unici prima di aver definito i loro contenuti e le modalità per il rilascio, anche tali norme non vedranno applicazione concreta prima di alcuni mesi dall'entrata in vigore del decreto (almeno 120 giorni dalla pubblicazione in G.U. = 30+90).
- Art. 366 (modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spesa di giustizia)
La norma stabilisce quale soggetto è tenuto a farsi carico delle spese della procedura, compreso il compenso del curatore, in caso di revoca della liquidazione giudiziale.
Tale norma è di immediata applicazione (30 gg) e si applica anche alle revoche delle dichiarazioni di fallimento adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Tra quelle finora esaminate, questa pare la prima norma di (davvero) immediata applicazione; l'esigenza di far cassa è preminente.
Viene da dire che tale norma si applicherà alle revoche delle dichiarazioni di fallimento che prendono il via da istanze di fallimento depositate dopo 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
- Artt. 375, 377, 378, 379 (modifiche al codice civile) - rinvio
Entreranno in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto anche quelle modifiche del codice civile (previste nella PARTE SECONDA del decreto) che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d'allerta.
Ad esse verrà dedicato un breve approfondimento più avanti.
- Artt. 385, 386, 387 e 388
Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla (PARTE TERZA del decreto) entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Infine, si segnala che il terzo comma dell'art. 389 (accogliendo un'osservazione della Commissione Giustizia della Camera) prevede anche che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nella loro nuova formulazione, si applichino anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis e che il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa debba essere determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni (così testualmente nella relazione illustrativa del decreto).
- Art. 390 - Disciplina transitoria
L'art. 390 del D.Lgs. prevede - come regola generale - che tutte le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (anche se è stato depositato soltanto l'atto introduttivo) continuano ad essere disciplinate dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (attuale legge fallimentare), nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (attuale disciplina del sovraindebitamento).
Il secondo comma dell'articolo in discorso, aggiunge che la “vecchia disciplina” si applica anche alle procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo. (Per es.: un procedimento di esdebitazione successivo alla chiusura di una procedura di fallimento o di liquidazione del patrimonio, ecc.)
Ciò per esigenze di semplificazione e per evitare difficoltà operative nel passaggio da una sentenza o un decreto pronunciati ai sensi del r.d. n.267 del 1942 o della legge n.3 del 2012 a procedure definite diversamente anche solo sotto il profilo lessicale.
Il terzo comma si occupa della materia penale e - al fine di garantire la continuità delle fattispecie criminose - prevede che quando, in relazione alle procedure che continuano ad essere regolate dalla “vecchia disciplina”, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali della legge fallimentare e della legge sul sovraindebitamento, a tali fatti si applicano le predette disposizioni.
Concludendo: la nuova disciplina di regolazione della crisi e dell'insolvenza si applicherà alle procedure che prenderanno avvio dopo il decorso di 18 mesi dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (e che non siano il seguito di procedure aperte precedentemente).
Fino ad allora continueranno a rimanere applicabili le regole attuali della legge fallimentare e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- Art. 391 - Disposizioni finanziarie e finali
Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 16 della legge delega.