Dopo l'accettazione dell'eredità beneficiata del minore è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia
15 Febbraio 2019
Massima
Una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa, in virtù del principio dell'irretrattabilità della accettazione ereditaria, la possibilità di una successiva rinuncia. Il caso
A seguito del decesso di Tizio, il coniuge Tizia - debitamente autorizzata dal giudice tutelare - accettava con beneficio di inventario per conto del figlio minore Tizietto, l'eredità paterna, ad essi coniuge e figlio devolutasi ex lege, venendo redatto il relativo inventario oltre il termine di cui all' art. 485 c.c. (ma sempre in costanza della minore età del chiamato). Successivamente, raggiunta la maggiore età, Tizietto rinunciava all'eredità con dichiarazione inserita nel registro delle successioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 519 c.c. e 52 disp. att. c.c.. Anche dopo il decesso del marito, Tizia aveva continuato a gestire l'impresa del de cuius, che, entrata in crisi, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, nel cui ambito la signora Caia aveva acquistato l'intero complesso immobiliare - costituito da capannone industriale con palazzina annessa e piazzale – ove si svolgeva la detta attività. Con atto di citazione, Tizietto conveniva in giudizio Caia, al fine di far accertare di essere proprietario di metà del complesso immobiliare acquistato dalla convenuta, sostenendo che la rinuncia all'eredità da esso Tizietto effettuata era in realtà inefficace in quanto successiva all'accettazione con beneficio di inventario. Il Tribunale adito, pur ritenendo invalida la rinuncia in quanto perfezionata dopo l'accettazione dell'eredità, tuttavia riconosceva la proprietà del complesso in capo alla convenuta in virtù di usucapione decennale abbreviata, stante il possesso in buona fede sulla base di un titolo astrattamente idoneo. Tizietto pertanto proponeva appello avverso tale sentenza. La Corte di appello asseriva invece la validità della rinuncia effettuata da Tizietto subito dopo il raggiungimento della maggiore età, sostenendo che ai minori è consentito unicamente accettare l'eredità con beneficio di inventario, di tal che raggiunta la maggiore età il chiamato può alternativamente procedere alla redazione dell'inventario entro un anno, ovvero lasciarsi decadere dal beneficio non provvedendo a tale adempimento (diventando pertanto erede puro e semplice) oppure rinunciare all'eredità. Conseguentemente, essendosi accresciuta la quota ereditaria in capo alla sola Tizia, a seguito della rinuncia di Tizietto, la Corte di appello asseriva la legittimità della vendita fatta a Caia dell'intera proprietà dei beni in sede di concordato. Avverso questa sentenza Tizietto ha proposto ricorso per Cassazione. La questione
La scansione cronologica degli adempimenti prescritti dalla procedura di accettazione beneficiata dell'eredità subisce deroghe per l'ipotesi di eredità devoluta a minori? E, segnatamente, una volta resa dal legale rappresentante del minore (per conto di quest'ultimo) la dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio di inventario, la successiva redazione dell'inventario oltre il termine di cui all'art. 485 c.c. ma in costanza della minore età del chiamato, comporta comunque il perfezionamento della fattispecie dell'accettazione beneficiata, precludendo pertanto al chiamato la facoltà, una volta raggiunta la maggiore età, di rinunciare all'eredità ex art. 519 c.c.? Le soluzioni giuridiche
Il principio generale della libertà del chiamato di accettare l'eredità allo stesso devoluta puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario, di cui all'art. 470 c.c., subisce una deroga, tra l'altro, nel caso di eredità devolute a minori ed interdetti, per i quali l'art. 471 c.c. prescrive che non si possono accettare le eredità devolute a costoro se non col beneficio di inventario. Conseguentemente, al legale rappresentante del minore è preclusa qualsiasi altra forma di accettazione dell'eredità, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere nulla (cfr. Cass., sez. II, 24 luglio 2000, n. 9648). La ratio di siffatta previsione può facilmente intuirsi considerando che l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, di tal che l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. Pertanto, con la norma di cui all'art. 471 c.c., il legislatore ha voluto assicurare una tutela per i soggetti minori e interdetti (e più in generale per gli incapaci e altresì per le persone giuridiche, ai sensi degli artt. 472 e 473 c.c.), evitando per costoro i rischi correlati ad una responsabilità ultra vires per i debiti ereditari. Il problema è se ai minori sia applicabile il disposto di cui all'art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all'eredità che si trovi, a qualsiasi titolo, nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, venendo considerato erede puro e semplice in caso di decorso di tale termine senza aver compiuto l'inventario. Invero, ad eccezione di una tesi sostenuta da una parte – minoritaria- della dottrina, prevale l'opinione, supportata anche dalla giurisprudenza di legittimità in più pronunce (ex multis, Cass., sez. II civ., 28 agosto 1993,n. 9142, Cass., sez. V civ., 4 marzo 2011, n. 5211, Cass., 6 dicembre 2016, n. 24931), secondo la quale non si applica ai minori la previsione dell'art. 485 c.c., confermando tale indirizzo anche la pronuncia in esame. Nei confronti dei minori, infatti, la decadenza dal beneficio di inventario non può avvenire, a norma dell'art. 489 c.c., se non al compimento di un anno dalla maggiore età, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme sul beneficio d'inventario: tale proroga è stata prevista dal legislatore al fine di impedire che il soggetto minore possa subire un pregiudizio – decadendo dal beneficio di inventario – a causa di un inadempimento del suo legale rappresentante. Nell'ordinanza in oggetto, pertanto, la Corte ha sottolineato che una volta che sia stato eseguito l'inventario, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all'art. 485 c.c., ma in costanza della minore età del chiamato, risulta ormai acquisita la qualità di erede beneficiario, al quale pertanto, una volta diventato maggiorenne, è preclusa una successiva rinuncia all'eredità. Osservazioni
La questione giuridica sottesa alla pronuncia in esame concerne gli effetti della redazione dell'inventario nell'ambito della procedura di accettazione beneficiata prescritta per i minori, il cui perfezionamento richiede due elementi ovvero la dichiarazione espressa ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione e la redazione dell'inventario. Orbene, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sufficiente la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario per determinare l'acquisto della qualità di erede, comportando la mancata redazione dell'inventario unicamente la decadenza dal beneficio; conseguentemente, se il legale rappresentante del minore accetta l'eredità ai sensi dell'art. 471 c.c., ma non esegue l'inventario, l'incapace diventa subito erede beneficiario purché esegua l'inventario entro un anno dalla maggiore età – venendo considerato in caso contrario erede puro e semplice. Secondo tale prospettiva, è l'accettazione dell'eredità – nella forma di cui all'art. 471 c.c. – che fa acquistare all'incapace la qualità di erede; effetto che non viene meno nel caso in cui non si provveda alla redazione dell'inventario, costituendo tale formalità un requisito non per la validità dell'accettazione bensì per la limitazione della responsabilità patrimoniale dell'erede (in tal senso, tra le altre cfr. Cass., sez. II civ., 27 febbraio 1995, n. 2276; Cass., sez. II civ., 28 agosto 1993, n. 9142). Secondo un'altra ricostruzione, condivisa anche dalla pronuncia in esame, la redazione dell'inventario è elemento costitutivo della fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione beneficiata, di tal che una volta intervenuto anche tale atto si perfeziona l'acquisto della qualità di erede in capo al minore: il minore diviene erede (beneficiario) solo a seguito del compimento di detta formalità, da parte del legale rappresentante – anche oltre il termine dei tre mesi di cui all'art. 485 c.c. ma comunque in costanza della sua minore età – ovvero da parte di esso minore entro un anno dalla maggiore età. La Corte di cassazione sottolinea come la mancata redazione dell'inventario faccia sì che il minore, pur a fronte della formale accettazione da parte dei suoi rappresentanti legali, conservi la qualità di chiamato, sicché entro l'anno dal compimento della maggiore età, potrebbe, in alternativa alla redazione dell'inventario ovvero alla sua omissione (il che lo renderebbe erede puro e semplice alla scadenza dell'anno), rinunciare anche all'eredità. Quindi soltanto secondo la ricostruzione condivisa nella pronuncia in oggetto, in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non seguita dalla redazione dell'inventario, sarebbe ancora possibile per il minore, raggiunta la maggiore età, rinunciare all'eredità, essendo medio tempore nella condizione giuridica di mero chiamato. |