Decide il giudice ordinario sulla richiesta risarcitoria del concessionario autostradale in tema di sospensione dell'aggiornamento tariffario

Claudio Fanasca
15 Febbraio 2019

La richiesta del concessionario autostradale di ottenere le somme spettanti a titolo di mancato ricavo per il periodo di sospensione dell'aggiornamento tariffario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a., trattandosi di una questione che attiene, nella sostanza, alla quantificazione di un corrispettivo spettante al concessionario a seguito della determinazione dell'adeguamento tariffario e la cui debenza è stata già riconosciuta dalla concedente.

Il caso. Un concessionario autostradale ha impugnato il decreto ministeriale di sospensione dell'aggiornamento tariffario che avrebbe dovuto essere applicato per l'anno 2013, con decorrenza dal primo gennaio dello stesso anno, chiedendo altresì, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno determinato dalla mancata percezione degli adeguamenti tariffari per il periodo di sospensione.

La questione. Alla pubblica udienza di discussione, il Collegio ha ravvisato d'ufficio e ha, quindi, segnalato alle parti costituite un profilo di inammissibilità del ricorso, quanto alla domanda risarcitoria, in relazione alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

La soluzione del TAR. Il TAR ha innanzitutto rilevato che la richiesta risarcitoria avanzata dal concessionario aveva ad oggetto il riconoscimento della mancata percezione degli adeguamenti tariffari per il periodo di sospensione imposto con il decreto impugnato; decreto che, tuttavia, aveva già implicitamente riconosciuto la spettanza di tali somme, avendo disposto che l'aggiornamento tariffario (in misura identica a quella richiesta dalla concessionaria) decorresse dal 1° gennaio del 2013 e che le modalità di recupero conseguenti all'andamento tariffario per il periodo di sospensione sarebbero state definite successivamente nell'ambito del procedimento di adeguamento tariffario per il 2014. Su tali presupposti fattuali, il Collegio ha quindi osservato come la richiesta della concessionaria di ottenere le somme spettanti a titolo di mancato ricavo per il periodo di sospensione esulasse dallo scrutinio del corretto esercizio del potere autoritativo da parte dell'amministrazione nell'ambito del rapporto di concessione, trattandosi invero di una questione che attiene, nella sostanza, alla quantificazione di un corrispettivo spettante a seguito della determinazione dell'adeguamento tariffario e la cui debenza è stata già riconosciuta dallo stesso ente concedente. Di qui la doverosa applicazione al caso di specie della previsione di cui all'art. 133 comma 1,lett. b) e c), c.p.a che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie su rapporti di concessione ogni volta che si faccia questione di indennità, canoni e altri corrispettivi. Senza dire che, in ogni caso, la predetta attività di quantificazione, avendo ad oggetto la ricognizione di un debito pecuniario a carico dell'amministrazione, rientrerebbe comunque nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'attività richiesta alla p.a. si esaurirebbe di fatto nell'adozione di un provvedimento a contenuto strettamente vincolato, in cui non residuerebbe alcuno spazio di scelta discrezionale per l'ente.