È possibile attestare la conformità di un atto di cui non si ha la disponibilità materiale?

18 Febbraio 2019

Se l'avvocato non dispone materialmente di un atto analogico, può, in relazione all'introduzione di un altro procedimento, depositarlo telematicamente attestandone la conformità?

Nel caso in cui sia stato depositato in giudizio un atto processuale cartaceo nel fascicolo processuale analogico e di cui l'avvocato non abbia più la disponibilità materiale (ma solo "giuridica"), il medesimo avvocato che successivamente deve eseguire un deposito telematico in relazione all'introduzione di un altro procedimento può depositare l'anzidetto atto attestandone la conformità?

Inoltre, la procura speciale notarile alle liti, da allegare al precetto da notificarsi a mezzo PEC, va sottoscritta digitalmente? Inoltre, va attestata la conformità della medesima procura?

È assolutamente sconsigliabile eseguire una attestazione di conformità su un atto di cui non si ha la disponibilità. L'avvocato, infatti, nel momento in cui effettua tale attestazione effettua materialmente una dichiarazione di rispondenza della copia digitale a quella cartacea in proprio possesso.

Le uniche soluzioni percorribili potrebbero essere dunque le seguenti:

1) Chiedere alla cancelleria di scansionare la copia dell'atto e inserirla nel fascicolo telematico;

2) Chiedere una copia conforme cartacea in cancelleria e allegare la stessa dopo averla scansionata e attestata come conforme;

3) Allegare una copia informe dell'atto.

Relativamente invece al secondo quesito si rappresenta che la procura notarile, non essendo rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non può essere attestata mediante la sola apposizione della firma digitale. Si potrebbe dunque allegare la semplice scansione attestandone la conformità nella relata di notifica.

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