Rapporto tra ricorso principale ed incidentale escludente

Redazione Scientifica
18 Febbraio 2019

La giurisprudenza comunitaria, impone che il Giudice, se un ricorso principale riceva una declaratoria di inammissibilità a seguito di accoglimento di un ricorso incidentale, esamini comunque entrambi i ricorsi, a prescindere dal vizio dedotto e...

La giurisprudenza comunitaria, impone che il Giudice, se un ricorso principale riceva una declaratoria di inammissibilità a seguito di accoglimento di un ricorso incidentale, esamini comunque entrambi i ricorsi, a prescindere dal vizio dedotto e dal numero dei partecipanti alla gara pubblica (Corte di Giustizia, 4 luglio 2016, C-689/2013, Pugliegenica), così come sancito anche dall'art. 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3 della Direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989.

Tale orientamento è stato recentemente recepito anche dalla giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 3593/2017) e il medesimo tema, sul rapporto tra il ricorso principale ed incidentale, è stato anche oggetto dell'Ordinanza dell'Adunanza Plenaria dell'11 maggio 2018 che ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione in termini più puntuali rispetto al ricorso Pugliegenica.

Pertanto, pur se in accordo alla giurisprudenza nazionale tuttora dominante l'accoglimento del ricorso incidentale escludente preclude l'esame del ricorso principale, dal cui accoglimento non sarebbe potuta derivare alcuna utilità per la ricorrente, se non l'ipotetica ed indiretta suggestione (priva di rilievo giuridico) alla stazione appaltante di intervenire in autotutela, tuttavia, a fronte delle censure di violazione dei principi nazionali e comunitari che postulano l'effettività della tutela giurisdizionale assicurata ai cittadini ed alle imprese, dedotte in relazione al mancato esame del merito del ricorso principale da parte del giudice di primo grado, il Collegio ritiene di estendere l'esame alle censure del ricorso di primo grado.

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