Lottizzazione abusiva: per la Cassazione i beni rimangono confiscabili anche se interviene la prescrizione
18 Febbraio 2019
«Il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta, sulla base di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, posto che l'obbligo di accertamento imposto al giudice per l'adozione del provvedimento ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità, ex art. 129 c.p.p.» Il principio è stato nuovamente confermato dalla terza Sezione della Cassazione penale (sentenza n. 5936, depositata il 7 febbraio 2019; in precedenza v. sent. n. 5362/2017; 15126/2018) che ha altresì affermato che tale principio è valido nonostante l'intervento della Corte Edu, Grande Camera – sentenza 28 giugno 2018, causa G.I.E.M. S.R.L. e a. c. Italia – qualora la confisca sia stata disposta nei confronti di soggetti che hanno partecipato al processo e vi sia stato l'accertamento della loro responsabilità da parte del giudice.
Secondo la S.C. la confisca urbanistica è compatibile con la pronuncia di prescrizione e in conformità con i principi convenzionali, in quanto l'attenzione deve essere posta sul dato sostanziale dell'avvenuto accertamento dell'esistenza del reato e della colpevolezza dell'imputato. |