Chi può ricoprire l'incarico di Direttore dell'esecuzione?

Antonio Nicodemo
19 Febbraio 2019

L'Amministrazione Alfa indice una gara per l'affidamento di un servizio da eseguirsi presso Amministrazione Beta, beneficiaria del servizio in forza di accordi istituzionali tra le stesse intercorsi. Posto che ad indire la gara è l'Amministrazione Alfa e l'Amministrazione Beta è la beneficiaria del servizio, Alfa può nominare quale DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) un funzionario di Beta? O il DEC deve essere della stessa amministrazione del Rup? In questo caso Beta può impedire tale nomina?

L'Amministrazione Alfa indice una gara per l'affidamento di un servizio da eseguirsi presso Amministrazione Beta, beneficiaria del servizio in forza di accordi istituzionali tra le stesse intercorsi. Posto che ad indire la gara è l'Amministrazione Alfa e l'Amministrazione Beta è la beneficiaria del servizio, Alfa può nominare quale DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) un funzionario di Beta? O il DEC deve essere della stessa amministrazione del Rup? In questo caso Beta può impedire tale nomina?

La risposta al quesito formulato impone una, benché rapida, individuazione delle norme del d. lgs. n. 50 del 2016 che vengono in rilievo. Sempre in premessa occorre precisare che, in assenza di una specifica indicazione nell'accordo istituzionale che lega le due amministrazioni, si presume che l'amministrazione Alfa sia chiamata non solo ad indire e seguire la gara ma anche a garantire la corretta esecuzione del contratto. Pertanto, le considerazioni di seguito esposte traggono spunto da questa circostanza fattuale e, possono essere corrette e/o modificate nel caso in cui venissero indicati ulteriori elementi caratterizzanti l'accordo tra le amministrazioni.

Tanto premesso, quando parliamo del “Direttore dell'esecuzione” il riferimento va ad uno dei soggetti della Stazione Appaltante. Il d. lgs. n. 50/2016 contempla in un unico articolo le figure che, proprio con riferimento all'esecuzione del contratto, in rappresentanza delle Stazioni Appaltanti, sono deputate ad assistere, coadiuvare e favorire - sin dalla fase embrionale - la formazione e l'esecuzione dei contratti pubblici. Il riferimento è la norma contenuta nell'art. 101 del d. lgs. n. 50 del 2016.

Il primo comma dell'art. 101 prevede che il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale:

  1. del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori;
  2. del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
  3. del collaudatore ovvero della commissione di collaudo;
  4. del verificatore della conformità.

Dunque, ai sensi dell'art. 101 del d. lgs. n. 50 del 2016, il direttore dell'esecuzione del contratto è un soggetto della Stazione Appaltante.

Tutto ciò premesso, fatta salva ogni ulteriore considerazione che può svilupparsi a seguito dell'esame del contenuto dell'accordo istituzionale che lega l'Amministrazione Alfa all'Amministrazione Beta, spetta, di regola, alla Stazione Appaltante provvedere alla nomina del direttore dell'esecuzione come dimostrato con la norma ora richiamata.

L'incarico di direttore dell'esecuzione può essere ricoperto dal Rup (art. 31, c. 5 c.c.p.). Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina un direttore dell'esecuzione. Tale incarico può essere rivestito non solo dal personale della Stazione Appaltante titolare del contratto, ma anche da personale di altre Stazioni Appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni, o da professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, c. 8, del d. lgs. n. 50 del 2016, ossia secondo le procedure di cui al d. lgs. n. 50 del 2016 e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. Dunque, se sussistono i presupposti prescritti dalla legge, il direttore dell'esecuzione può essere anche un funzionario dell'amministrazione beneficiaria del servizio. Tuttavia, posto che la norma appena richiamata riconosce alla Stazione Appaltante una mera facoltà, nel caso in cui, sussistendone i presupposti di legge, la Stazione Appaltante si determinasse nel nominare quale direttore dell'esecuzione un funzionario dell'amministrazione beneficiaria, dovrà anzitutto verificare se ricorrono i presupposti prescritti dal c. 8 dell'art. 31 del Codice per l'affidamento diretto e, solo in questo caso, provvedere nel senso indicato. Dal canto suo l'Amministrazione Beta potrebbe anche rifiutarsi, trattandosi, peraltro, nel caso di specie, di incarico che viene affidato all'esterno e a seguito di una procedura ad evidenza pubblica e che, per gli effetti, potrebbe non trovare il gradimento e/o la convenienza dell'amministrazione beneficiaria.