Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaFonte: D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
19 Febbraio 2019
Codice della crisi d'impresa. Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Scopo del decreto legislativo è disciplinare le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Procedure familiari. In particolare, l'art. 66 disciplina le procedure familiari di composizione delle crisi da sovraindebitamento. I membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Si considerano a tal fine membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto ex l. n. 76/2016. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il Giudice deve adottare i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento; la competenza appartiene al giudice adito per primo. Per quanto riguarda invece la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi, essa è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.
Liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Nella Sezione IV del Capo I del Titolo V, dedicata agli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori si disciplinano, all'art. 169, gli atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile o conviventi di fatto. Gli atti a titolo oneroso, pagamento o garanzie compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato di insolvenza del debitore. |