Personale di voloFonte: RD 30 marzo 1942 n. 327
13 Febbraio 2019
Definizione
Il lavoro sulla nave e sull'aeromobile, è prestato in base a un contratto che, per quanto concerne le navi marittime, è denominato arruolamento, per gli aeromobili è denominato contratto di lavoro del personale di volo.
Nel codice della navigazione viene definito armatore chi assume l'esercizio della nave, l'esercente, invece è chi assume l'esercizio di un aeromobile.
La figura dell'esercente è legata alla navigazione aerea mentre quella dell'armatore alla navigazione per acqua. Collocamento
Il collocamento del personale di volo è regolamentato dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327/1942). L'art. 740 del Codice della navigazione stabiliva che al collocamento degli iscritti negli Albi e nel registro del personale di volo si provvedeva, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di un Ufficio apposito istituito secondo le norme di legge, l'esercente ha libera scelta tra gli iscritti negli elenchi di detto Ufficio. Si precisa che le norme sopra evidenziate riguardano esclusivamente il personale di volo. Secondo quanto prevede l'art. 732 del Codice della Navigazione il personale di volo comprende il personale addetto al comando, alla guida ad al pilotaggio di aeromobili, il personale addetto al controllo degli apparati motori ed altri impianti di bordo, il personale addetto ai servizi complementari di bordo. Il legislatore non ha mai istituito l'Ufficio nazionale per il reclutamento del personale di volo.
Con l'abrogazione degli artt. 740 e 741 c. nav., tramite l'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005 n. 96, la regolazione del mercato del lavoro della gente dell'aria è riassorbita nella dottrina di carattere generale.
Contratto di lavoro personale di volo
Il contratto di lavoro del personale di volo è un contratto intercorrente fra un esercente, ovvero colui che assume l'esercizio di un aeromobile, ed un soggetto in possesso della licenza, attestato o diversa certificazione necessaria, rilasciati in presenza dei titoli professionali e dei requisiti previsti dai regolamenti ENAC, secondo i regolamenti dagli stessi stabiliti. L'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato dagli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.
Prima dell'assunzione il lavoratore è sottoposto ad una visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica allo svolgimento della prestazione.
Il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo deve essere assicurato contro i rischi di volo secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Visite mediche
Il personale navigante titolare di licenze ed attestati aeronautici, nonché gli aspiranti al conseguimento dei medesimi titoli, deve sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità psicofisica o della persistenza di tale idoneità. La visita è effettuata presso un centro aeromedico AeMC, ovvero presso un esaminatore aeromedico AME, certificati secondo le competenze definite dai regolamenti.
La visita medica di accertamento iniziale dell'idoneità psicofisica viene effettuata dietro richiesta dell'interessato o di una organizzazione di addestramento. La visita medica di accertamento periodico deve essere effettuata solo dietro presentazione, da parte dell'interessato, della licenza o dell'attestato nonché del certificato medico precedente. I titolari di licenza od attestato, in occasione di ogni visita periodica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare anche temporaneamente le attività consentite. I titolari di licenze ed attestati aeronautici nonché gli aspiranti al conseguimento dei medesimi forniscono e sottoscrivono, nella modulistica prevista, ogni informazione sanitaria utile ai fini del giudizio d'idoneità psicofisica.
L'accertamento dei requisiti psicofisici deve essere effettuato da un AeMC o da un AME: - per i piloti in conformità alle indicazioni del Regolamento (CE) n. 216/2008 e dell'Allegato IV del Regolamento Aircrew; - per i membri di equipaggio di cabina, fino all'8 aprile 2014, in conformità alla JAR-FCL 3 Emendamento 5 – Sezione I e relative Appendici.
I certificati medici rilasciati, ai sensi della JAR-FCL 3 Emendamento V, prima della data di applicabilità del Regolamento Aircrew vengono sostituiti alla scadenza con certificati conformi a tale Regolamento e comunque non più tardi dell'8 aprile 2017.
L'AMS (aeromedical section) dell'ENAC, gli AeMC, gli AME, le Commissioni d'appello di cui all'art.11, a tutela della sicurezza del volo, possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini del predetto giudizio d'idoneità psicofisica, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia. Qualsiasi accertamento può essere richiesto se clinicamente indicato e ritenuto necessario ai fini dell'idoneità. Qualora il richiedente la certificazione rifiuti di sottoporsi agli accertamenti richiesti, gli organi sanitari non rilasciano il certificato e ne forniscono comunicazione all'AMS di ENAC. Gli organi sanitari che eseguono le visite di accertamento dell'idoneità effettuano le visite e le valutazioni garantendo che sia possibile comunicare con la persona esaminata senza barriere linguistiche.
Le Commissioni di Appello di cui all'art. 11 nonché gli organi sanitari garantiscono inoltre in ogni momento la riservatezza dei dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle proprie funzioni. Previdenza
La tutela previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea è a carico di un Fondo speciale di previdenza, sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il regime pensionistico degli iscritti al Fondo è stato armonizzato a quello dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), facendo salve alcune particolarità in considerazione dell'attività professionale del personale volo.
Secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 1 e 10, D.lgs n. 164/1997 e successive modifiche, il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), ai fini contributivi deve determinare la propria retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12, L. n. 153/1969 nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all'art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989.
In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti, per ciascuna categoria professionale interessata, con decreto del Ministro del Lavoro e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21 luglio 2000. Assistenza sanitaria
L' assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile è erogata nelle forme secondo i principi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte, nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti norme contrattuali, purché non in contrasto con il presente decreto.
Beneficiari dell'assistenza: l'assistenza viene erogata al personale di volo di cui all'art. 732 del Codice della Navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.
Competenze: l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto, è assicurata in Italia dall'Azienda Sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, temporanea dimora.
L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, e' assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della Sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.
Le funzioni medico - legali nei confronti del personale navigante, e dell'aviazione civile, sono di competenza dello Stato. Riferimenti
Normativa:
Regolamento (CE) 1899/2006 Decreto legislativo n. 185/2005 D.M. 21 luglio 2000 Decreto legislativo n. 164/1997
Prassi:
Circolare ENAC del 16 luglio 2007 OPV 20 Circolare INPS n° 93 dell'8 luglio 2011 Circolare INPS n° 94 dell'8 luglio 2011 Circolare INPS n° 97 del 22 luglio 2011 Circolare ENAC – NI – 2012 -013 Circolare INPS n° 179 del 23 dicembre 2013.
Giurisprudenza:
Corte Costituzionale n° 129 del 7 maggio 2014 |