Sulle PMI. Profili normativi e definitori

Redazione Scientifica
05 Febbraio 2019

Alla stregua del sopra richiamato sistema normativo, si definiscono PMI le imprese che rientrano in determinati parametri tra cui, nello specifico, quello riferito al...

Richiama la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal D.M. 18 aprile 2005, disciplina alle quali si sono, poi, sovrapposte la direttiva 24/2014 ed il d.lgs. 50 del 2016 (nella specie non applicabile ratione temporis).

Alla stregua del sopra richiamato sistema normativo, si definiscono PMI le imprese che rientrano in determinati parametri tra cui, nello specifico, quello riferito al numero di lavoratori effettivi (numero di unità lavorative), che deve essere inferiore al valore soglia di 250 unità, al quale si aggiunge il fatturato (o, in alternativa, il totale di bilancio) rispetto al quale sono parimenti indicate le soglie limite.

I suddetti requisiti devono essere cumulativamente posseduti, non essendo sufficiente quello afferente al solo volume di affari dell'impresa, dovendosi anzi segnalarsi come, alla stregua del quarto considerando della citata raccomandazione, “il criterio del numero degli occupati …rimane senza dubbio tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale…”.

A sua volta, in base all'art. 2 comma 5, lettera c), D.M. 18 aprile 2005, per occupati, si intendono “i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria”.

Il successivo comma 6, lett. b), prevede, poi, che "il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lett. a).

In particolare, quanto al periodo da prendere in considerazione, la lettera a) cui fa rinvio la disposizione sopra riportata, valorizza i dati “…dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione”.

Nell'appendice al mentovato regolamento si precisa, poi, che non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

La possibilità di partecipazione delle imprese di minori dimensioni deve essere “effettiva” e non ipotetica, ovvero subordinata a condizioni ulteriori, come la partecipazione di un operatore economico ad un raggruppamento temporaneo, anche in ragione del fatto che tale evenienza non dipende solo dall'esclusiva volontà del singolo operatore, ma anche della concorde decisione di altre imprese di costituire un'associazione temporanea; inoltre è del tutto coerente con la natura delle condizioni dell'azione, quali la legittimazione e l'interesse ad agire in giudizio, che la relativa verifica sia svolta con riferimento alla posizione individuale del singolo soggetto, titolare uti singulus del diritto d'azione in giudizio ex 24 della Costituzione (Cons. St. 6 marzo 2017, n. 1038; Cons. St., Sez. III, n. 5534 del 2018).

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