Princìpi in materia di interdittive antimafia

Redazione Scientifica
05 Febbraio 2019

Ribadisce che “i legami di parentela costituiscono un indice importante per valutare la sussistenza di condizionamenti mafiosi, quando siano connotati da...

Ribadisce che “i legami di parentela costituiscono un indice importante per valutare la sussistenza di condizionamenti mafiosi, quando siano connotati da attivi comportamenti di solidarietà e di cointeressenza, il che sussiste anche quando l'imprenditore conviva con un congiunto risultato appartenente o contiguo ad un sodalizio criminoso (cfr. Cons. St., sez. III, 19 ottobre 2015, 4792; sez. III, 9 maggio 2016, n.1846) a maggior ragione – in considerazione della effettiva realtà sociale – quando questo congiunto sia il padre”.

In via di principio, nei procedimenti per l'adozione delle interdittive antimafia gli elementi istruttori raccolti (secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza appellata) non vanno considerati separatamente, ma complessivamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario globale, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un rischio di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata.

Relativamente all'ipotesi che il procedimento di iscrizione alla white list sia già in corso, la Prefettura, ove abbia adottato una nota interdittiva nei confronti di una società, dovrebbe necessariamente respingere anche l'istanza di inserimento nella white list, in quanto non potrebbe certo prescindere dalla valutazione prognostica sfavorevole che l'ha condotta ad adottare la determinazione interdittiva.

Anzi, ove la società sia già inserita nella white list, accade che alla adozione dell'interdittiva antimafia nei confronti di una impresa faccia seguito, con autonomo provvedimento motivato per relationem, anche la cancellazione della stessa impresa dalla white list istituita dalla stessa o da altra Prefettura competente per territorio.

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