Sul conflitto di interessi

Redazione Scientifica
15 Gennaio 2019

In materia di conflitto di interesse, l'ampia portata della norma di cui all'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 consente di ricomprendere nel suo ambito di applicazione tutti coloro che...

In materia di conflitto di interesse, l'ampia portata della norma di cui all'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 consente di ricomprendere nel suo ambito di applicazione tutti coloro che con qualsiasi modalità e anche senza intervenire nella procedura (predisponendone gli atti o facendo parte della commissione giudicatrice) siano in grado di influenzarne il risultato: e ciò si verifica quando il concorrente si sia potuto avvalere dell'apporto di conoscenze e di informazioni del progettista (esterno alla stazione appaltante e dalla stessa incaricato della redazione del progetto posto a base di gara) “al fine di predisporre un'offerta tecnica meglio rispondente alle esigenze ed agli obiettivi della stazione appaltante” (conf. Cons. St., V, 14 maggio 2018, n. 2853).

Ai fini dell'individuazione di una situazione di conflitto di interesse, è comunque sufficiente il carattere anche solo potenziale dell'asimmetria informativa di cui abbia potuto godere un concorrente grazie all'acquisizione di elementi ignoti agli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, così come anche solo potenziale può configurarsi il conseguente, indebito vantaggio competitivo conseguito, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio competitorum (Cons. St., V, 3 settembre 2018, n. 5158, in riferimento ad una gara governata dalla meno rigorosa disciplina di cui al previgente d.lgs. n. 163 del 2006).

Quanto all'interesse rilevante per l'insorgenza del conflitto, la norma va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare, a salvaguardia della genuinità della gara da assicurare (non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente previsti dal terzo comma, ma anche) attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione (cfr. Cons. St., sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415).

Peraltro, quando la situazione di conflitto non sia altrimenti risolvibile, l'art. 80, comma 5, lett. d) dello stesso d.lgs. n. 50 prevede, come extrema ratio, che sia l'operatore economico a sopportarne le conseguenze con l'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

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