La trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione deve avvenire attraverso il sistema Avcpass

Redazione Scientifica
06 Febbraio 2019

La trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, in capo ai concorrenti, attraverso il sistema Avcpass costituisce...

La trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, in capo ai concorrenti, attraverso il sistema Avcpass costituisce l'unica modalità idonea per la prova dei requisiti oggetto del sistema stesso. In questo senso depone il termine “esclusivamente”, presente nell'art. 81, comma, 1 d.lgs. n. 50/16, indicativo dell'obbligatorietà del ricorso al sistema Avcpass, confermata dall'art. 216, comma 13, d.lgs. n. 50/16 (che non a caso afferma che le Stazioni Appaltanti “utilizzano” e non già “possono utilizzare” il sistema); tali norme, di rango primario, assumono di per sé valenza eterointegrativa del bando di gara. L'esclusività del sistema Avcpass, prevista dalle disposizioni citate, risponde ad una precisa ratio legis che è volta ad assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea, assicurando al contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell'ottica di una auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare.

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