Sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato
05 Gennaio 2019
L'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato senza dovere sottostare a dette forme (in particolare: nel senso che non si applicano le forme dell'autotutela in caso di verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi del più volte citato art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 cfr. Cons. St., V, 31 agosto 2016, n. 3751). |