Diligenza professionale nella verifica dei requisiti di partecipazione

Redazione Scientifica
28 Dicembre 2018

Incombe sull'impresa che utilizza la qualificazione acquisita da altri un onere di diligenza “aggravato” che necessita di specifiche attenzioni e cautele...

Incombe sull'impresa che utilizza la qualificazione acquisita da altri un onere di diligenza “aggravato” che necessita di specifiche attenzioni e cautele, come nel caso dell'impresa che quale cessionaria di ramo d'azienda di altra impresa “erediti” determinati requisiti che non ha maturato personalmente, essendo sempre tenuta a controllare la documentazione che viene presentata, attese peraltro le possibili conseguenze derivanti dalla presentazione di documentazione falsa.

Rientra nel concetto di diligenza professionale dell'impresa che richieda la qualificazione per partecipare a procedure di affidamento pubblico la prestazione di adeguata attenzione nella presentazione di documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione.

L'impresa, pertanto, deve ritenersi onerata di verificare la rispondenza dei dati riportati nei certificati di esecuzione lavori alla entità e tipologia delle lavorazioni effettivamente svolte, comportando l'omissione di tali controlli, la violazione degli ordinari doveri di diligenza.

La circostanza di aver fatto ricorso all'opera di in terzo non può in alcun modo rappresentare per la società un elemento di esonero dal controllo in ordine alle modalità con cui il terzo espleta la suddetta attività.

Peraltro, tali rilievi sono avvalorati da un forte argomento a contrariis, poiché risulterebbe sostanzialmente vanificato il sistema sanzionatorio apprestato in materia, in quanto sarebbe sufficiente il mero ricorso ad un professionista esterno per rendere inoperante la previsione legislativa che prevede quale requisito di ordine generale di attestazione il non aver prodotto falsa documentazione o il non aver reso dichiarazioni mendaci ai fini del rilascio di una precedente attestazione.

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