Omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva

Redazione Scientifica
28 Dicembre 2018

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come noto, non è mai “conseguenziale” (nei termini di “automatico” o “vincolato”) al precedente iter procedimentale...

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come noto, non è mai “conseguenziale” (nei termini di “automatico” o “vincolato”) al precedente iter procedimentale ed in particolare alla graduatoria (ed alla conseguente proposta di nomina) formata dalla Commissione di gara, ma frutto di un'autonoma valutazione da parte di diverso e competente organo della stazione appaltante.

Invero, anche quando quest'ultimo recepisce integralmente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, approvando l'attività della Commissione di gara, pone comunque in essere una nuova ed autonoma valutazione rispetto a quest'ultima, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale (ex multis, pur nella vigenza del precedente d.lgs. n. 163 del 2006, Cons. St., V, 27 maggio 2014, n. 2710).

In termini più generali, l'aggiudicazione definitiva – la sola, va ricordato, che necessariamente deve essere fatta oggetto di espressa impugnazione – “non costituisce atto meramente confermativo dell'aggiudicazione provvisoria, ma esprime la volontà provvedimentale definitiva della stazione appaltante e presuppone, quindi, l'approvazione di tutti gli atti di gara, inclusa dunque la precedente esclusione di concorrenti diversi dal vincitore” (ex plurimis, Cons. St., Ad. plen., 29 novembre 2012 n. 36).

E' altresì opportuno ricordare (ex multis, Cons. St., V, 4 settembre 2018, n. 5179; V, 28 dicembre 2007, n. 6711) l'irrilevanza, per comune e consolidato intendimento, dell'utilizzo della consueta “formula di stile” che estende l'impugnazione “a tutti gli atti consequenziali”, di per sé priva, in difetto di puntuale indicazione degli estremi, di qualsiasi valore processuale, in quanto inidonea a individuare uno specifico oggetto d'impugnativa.

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