Ilva: sollevata Q.L.C. per l’esclusione di responsabilità in capo ai soggetti delegati all’attività produttiva
Redazione Scientifica
19 Febbraio 2019
All'esito delle indagini sul livello di diossina presente nel territorio tarantino il P.M., pur rilevando che il livello rinvenuto durante i campionamenti di novembre 2014 e febbraio 2015 fosse eccessivamente elevato e fosse da ricondurre alle polveri...
Il Gip del tribunale di Taranto, ordinanza dell'8 febbraio 2019 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 5, d.l. 1/2015 conv. con modif. l. 20/2015, e successive modificazione, per contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117 Cost., nella parte in cui proroga alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (23 agosto 2023) i termini per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitarie riguardante lo stabilimento Ilva di Taranto e, in ogni caso, il termine originariamente previsto dall'art. 3, comma 3, d.l. 207/2012 per la prosecuzione in ogni caso dell'attività produttiva dello stabilimento;
dell'art. 2, comma 6, d.l. 1/2015 con modif. l. 20/2015, e successive modificazione, per contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117 Cost., nella parte in cui prevede che «le condotte poste in essere in attuazione del piano di cui al periodo precedente – piano approvato con D.P.C.M. 14 marzo 20147 – non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'acquirente dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro».
All'esito delle indagini sul livello di diossina presente nel territorio tarantino il P.M., pur rilevando che il livello rinvenuto durante i campionamenti di novembre 2014 e febbraio 2015 fosse eccessivamente elevatoe fosse da ricondurre alle polveri degli elettrofiltri dell'impianto di agglomerazione, per cui l'anomalia era strettamente legata al ciclo produttivo dell'ILVA, chiedeva l'archiviazione del procedimento.
Il d.l. 1/2015 infatti autorizzava l'attività produttiva anche in presenza di deficienze impiantistiche che potevano determinare emissioni nocive, a condizioni che venissero rispettate le prescrizioni temporali per gli adeguamenti degli impianti.
Inoltre, in virtù del citato decreto legge le condotte che avevano determinato i gravi fenomeni emissivi messe in atto dai soggetti delegati all'attività produttiva del siderurgico devono considerarsi pienamente scriminate.
Il Gip di Taranto ha però ritenuto di non dover emettere de plano il provvedimento di archiviazione in quanto «le norme in questione […] presentano evidenti profili di criticità e di incompatibilità con i valori costituzionali» e ha sollevato le suddette questioni di legittimità costituzionale.
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