Conformità dell'offerta al capitolato di gara e principio dell'equivalenza funzionale

Roberto Fusco
19 Febbraio 2019

L'offerta presentata in sede di gara deve essere conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato per i beni da fornire, atteso che le difformità, anche parziali, si risolvono in un “aliud pro alio” che giustifica l'esclusione dalla procedura di gara senza che sia necessaria un'espressa clausola estromissiva. L'equivalenza dei beni oggetto di fornitura non va semplicemente affermata, ma va assistita almeno da un principio di prova per dimostrare che la soluzione proposta ottempera in modo equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Il caso. La sentenza riguarda una procedura aperta per la stipula di convenzioni quadro finalizzate alla fornitura di arredi sanitari. In particolare, la società ricorrente ha partecipato alla gara riguardante il lotto avente ad oggetto i letti di rianimazione, la quale si è svolta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa arrivando seconda a meno di un punto dall'aggiudicataria.

Viene esaminato prioritariamente il ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata, in quanto incentrato su censure di tipo escludente, dirette a far valere profili di illegittimità dell'ammissione della ricorrente principale alla gara. In tale ricorso (incidentale), viene evidenziato che l'offerta della ricorrente principale indica dei dati contrastanti con il capitolato tecnico sia con riferimento alle altezze dei letti, sia con riferimento al numero e alle tipologie delle aste flebo proposte: da una parte, l'offerta della ricorrente principale indicherebbe infatti un'altezza dei letti oggetto più bassa (13 cm) rispetto a quella prescritta dal capitolato (15 cm); dall'altra, viene rilevata anche una difformità delle aste porta flebo offerte che sarebbero diverse per quantità e tipologia rispetto a quelle richieste (vengono offerte 280 aste con 4 ganci invece che 560 aste con 2 ganci). La società ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla stazione appaltante per la mancanza, nella offerta tecnica presentata, di una specifica tecnica prescritta dalla lex specialis e per aver proposto un prodotto diverso (per numero e tipologia) da quello richiesto dal capitolato.

Il Collegio ritiene fondate le doglianze proposte nel ricorso incidentale. La difformità dei beni offerti appare evidente (e anche ammessa dalla ricorrente principale in giudizio). E nemmeno può essere invocato nel caso di specie il principio dell'equivalenza funzionale dei beni in questione, non essendo stata fornita (ne in sede di gara, ne in giudizio) alcuna prova sul punto, a fronte dell'art. 68, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, il quale pone a carico dell'offerente l'onere di dimostrare che la soluzione proposta (rectius il bene offerto) ottempera in modo equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Infatti, l'offerta presentata in sede di gara deve essere conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato per i beni da fornire, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un “aliud pro alio” che giustifica l'esclusione dalla procedura senza che sia necessaria un'espressa clausola estromissiva, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell'offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, rappresentative, come nel caso in esame, di un livello qualitativo minimo prestabilito (ex multis: Cons. Stato, III, 26.1.2018, n. 565; TAR Sicilia, Palermo, II, 17.1.2018, n. 139).

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