Furto in abitazione. La Cassazione rimarca i confini della privata dimora
20 Febbraio 2019
Un appartamento adibito a sede di una società può qualificato privata dimora ex art. 624-bis, comma 1, c.p. tenendo altresì in considerazione che il giorno del tentato furto l'attività era chiusa e nessuno si trovava all'interno dell'appartamento? Sulla definizione di privata dimora erano intervenute le Sezioni unite (23 marzo 2017, n. 34345) affermando che: «ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale». Recentemente la Cassazione penale, nella specie la quarta Sezione (sent. 6387 dell'11 febbraio 2019) è intervenuta nuovamente sulla questione. Aderendo al principio delle Sezioni unite, il Collegio ha precisato che la maggiore tutela che il legislatore ha voluto accordare all'abitazione nei reati contro il patrimonio è riferita alla protezione della vita privata che in questa si svolge. Indicativi a tal fine sono:
Secondo tali pronunce al quesito deve dunque darsi risposta negativa, essendo l'appartamento adibito a scopi meramente commerciali. |