La cospicua eredità del suocero non rileva ai fini della determinazione del diritto all’assegno divorzile
21 Febbraio 2019
Il Tribunale di Prato, a seguito di richiesta di formulazione di una nuova proposta transattiva, ha interpretato e applicato i criteri forniti dalle Sezioni Unite con Cass. n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile.
L'eredità del suocero non rileva per l'attribuzione dell'assegno divorzile. Nel caso di specie, la richiedente percepisce un reddito lordo annuo non molto distante da quello del marito e adeguato a garantirle un'esistenza dignitosa e non vi è prova che abbia sacrificato alcuna aspettativa professionale. Non sussiste pertanto, secondo il Tribunale, una sperequazione reddituale tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di divorzio in funzione compensativa del contributo del maggior reddito percepito dal marito. È necessario, anzi, sottolineare l'assoluta irrilevanza del valore del compendio ereditario trasmesso dal padre al marito ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in quanto è evidente l'assenza di qualsiasi contributo causale prestato dalla richiedente alla formazione del patrimonio del suocero. Di conseguenza, anche qualora l'entità del patrimonio immobiliare dell'attore dovesse essere rilevantissima, nessun assegno divorzile potrebbe essere riconosciuto alla convenuta. Tuttavia, a fini meramente conciliativi ex art. 185-bis c.p.c., il Tribunale determina a favore della richiedente un assegno divorzile una tantum. |