I pregiudizi penali rilevano solo se “idonei a refluire sull’espressione del giudizio di affidabilità/integrabilità dell’operatore”

Redazione Scientifica
20 Febbraio 2019

La possibilità di estromette dalla gara l'operatore economico “che presenti … documentazione o dichiarazioni non veritiere” va necessariamente parametrata con il contenuto dell'obbligo...

La possibilità di estromette dalla gara l'operatore economico “che presenti … documentazione o dichiarazioni non veritiere” va necessariamente parametrata con il contenuto dell'obbligo dichiarativo sul medesimo incombente. Con la conseguenza che, laddove una condanna penale si riferisca ad un fatto manifestamente estraneo all'obbligo dichiarativo (in quanto con ogni evidenza non pertinente alla valutazione dell'operatore economico in termini di affidabilità/integrità), allora:

  • non soltanto non ricorre alcun obbligo di dichiarare il pregiudizio penale;
  • ma, ulteriormente e conseguentemente, l'“omissione”dichiarativa non rileva – né può rilevare – al fine dell'applicazione della lettera f-bis) del comma 5 dell'art. 80 del Codice dei Contratti.

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