Discrepanza tra importo del computo metrico estimativo e prezzo a corpo derivante da applicazione del ribasso percentuale offerto all’importo a base di gara

Redazione Scientifica
20 Febbraio 2019

L'importo offerto dall'operatore economico consiste nel prezzo a corpo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale sull'importo a base di gara, con conseguente sua prevalenza in caso di...

L'importo offerto dall'operatore economico consiste nel prezzo a corpo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale sull'importo a base di gara, con conseguente sua prevalenza in caso di contrasto con l'importo derivante dalla somma delle voci contenute nel computo metrico estimativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1851, nonché, ancor più recentemente in caso identico, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6119).

La precisazione legislativa secondo cui il computo metrico estimativo «non ha valore negoziale» va intesa nel senso che l'importo complessivo dei lavori ivi indicato non impegna l'offerente poiché non integra un elemento essenziale del futuro contratto di appalto. La sua finalità, come da indicazione normativa, è quella di «agevolare lo studio dell'intervento», vale a dire solo quella di consentire alla stazione appaltante di verificare la completezza e la precisione dell'offerta.

Ne segue che l'offerta, contenente al suo interno una discrepanza tra l'importo totale del computo metrico estimativo del progetto e il prezzo a corpo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all'importo a base di gara, non può, solo per questa ragione, reputarsi incerta o indeterminata; la clausola che, su tale presupposto, ne commini l'esclusione va reputata nulla per aver introdotto una causa di esclusione non prevista in contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

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