Redazione Scientifica
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19 Febbraio 2019

Non è contestabile l'assenza del rating di legalità in corso di validità, prescritto dal Disciplinare quale requisito a pena di esclusione, nonché quale elemento di valutazione dell'offerta tecnica...

Non è contestabile l'assenza del rating di legalità in corso di validità, prescritto dal Disciplinare quale requisito a pena di esclusione, nonché quale elemento di valutazione dell'offerta tecnica (ai sensi dell'art. 95, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, in base al quale “Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente”), nel caso di un operatore che, a fronte della scadenza del il biennio di validità del proprio rating, abbia chiesto il rinnovo anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'istanza di rinnovo del rating di legalità nella finestra temporale prevista dalla normativa regolamentare (adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera del 14 novembre 2012), ovvero “nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio rating”, esclude soluzioni di continuità tra il precedente certificato scaduto e quello rinnovato allorquando l'istanza di rinnovo sia stata presentata tempestivamente (secondo i principi già statuiti dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alle attestazioni SOA scadute da parte dell'impresa che abbia provveduto alla presentazione in termini della domanda di verifica).