Circolazione di veicoli (art. 2054 c.c. e area di applicabilità)

Filippo Rosada
22 Febbraio 2019

Nell'ambito della responsabilità civile, la circolazione stradale è il settore dal quale originano il maggior numero di eventi di danno ed è per detta ragione che la materia è oggetto di particolare regolamentazione con leggi speciali quali il codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) e la legge sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti (d.lgs. n. 209/2005).
Inquadramento

*** BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE ***

L'art. 2054 c.c. è la norma che risponde all'esigenza di garantire i terzi danneggiati dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie.

Nell'ambito della responsabilità civile, la circolazione stradale è il settore dal quale originano il maggior numero di eventi di danno ed è per detta ragione che la materia è oggetto di particolare regolamentazione con leggi speciali quali il codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) e la legge sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti (d.lgs. n. 209/2005).

Anche il risarcimento del danno per le lesioni comprese tra l'1 e il 9% (c.d. micropermanenti) conseguenti alla circolazione stradale è stato regolamentato dal legislatore all'interno dell'art. 139 cod. ass., con la specifica intenzione di contenere il quantum risarcitorio al fine di garantire la sostenibilità del sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Per quanto concerne le lesioni di non lieve entità, si deve fare riferimento all'art. 138 del medesimo codice, che prevede l'emanazione di una tabella nazionale unica per le lesioni comprese tra il 10 e il 100%, ad oggi ancora in fase di produzione.

Circolazione, veicolo, strada

Per individuare l'area di applicazione della norma in esame è necessario richiamare alcune nozioni fondamentali di natura tecnica che segnano il confine giuridico della stessa.

In evidenza

Art. 2054 c.c.: circolazione di veicoli

«Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo».

Tralasciando, per il momento, la nozione di circolazione quale movimento circolare o rotatorio, possiamo soffermarci sul sostantivo veicolo, la cui nozione viene solitamente evinta dall'art. 46 c.d.s.

In evidenza

Art. 46 c.d.s.

«Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».

Va precisato che la norma non riguarda i veicoli con guida di rotaie, come espressamente desumibile dal contenuto dell'art. 2054 comma 1 c.c. ove si fa riferimento al veicolo senza guida di rotaie.

L'art. 47 c.d.s. classifica i veicoli così distinguendoli:

a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.

I mezzi anfibi, stante la loro duplice possibilità di spostamento in acqua come su terra, strada, si ritiene che allorquando circolino su strade aperte al pubblico o a queste equiparate rientrino nella categoria dei veicoli.

L'art. 190 comma 7 c.d.s. specifica che le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade.

Per quanto concerne le tavole, pattini od altri acceleratori di andatura, il comma n. 8 dell'art. 190 c.d.s. ne vieta la circolazione sulla carreggiata delle strade; il successivo comma n. 9 vieta l'utilizzo di detti attrezzi anche sugli spazi riservati ai pedoni in quanto possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

Una recente sentenza penale di legittimità (Cass. pen., sent. n. 2342/2018, in Arch. Giur. Circ. ass e resp., 2018, n. 6, pag. 571) ha stabilito che il divieto di circolare mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura previsto dall'art. 190 c.d.s. si deve estendere alle aree di parcheggio.

Per strada deve intendersi quanto disposto dall'art. 2 del c.d.s.

In evidenza

Art. 2 c.d.s.: Definizione e classificazione delle strade

«Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali».

Circolazione dei veicoli. Arresto, sosta e fermata

Per stabilire cosa si debba intendere in tema di circolazione dei veicoli, si deve fare riferimento all'art. 3 c.d.s. che così dispone: «circolazione è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada». Nell'ambito della circolazione deve includersi anche l'arresto, la sosta e la fermata del veicolo come definite dall'art. 157 c.d.s.

In evidenza

Art. 157 c.d.s.: Arresto, fermata e sosta dei veicoli.

« Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero».

Dall'insieme delle definizioni prese in esame, si può affermare che la nozione di “circolazione dei veicoli”, sia coincidente con quella di “circolazione stradale”, comprensiva delle fasi dinamiche e statiche di tutte le categorie di utenti, siano questi veicoli, persone o animali.

Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 2015 n. 8620), significando come nel concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c. debba ricomprendersi anche la posizione di arresto del veicolo.

La sentenza di legittimità n. 5033 (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2000 n. 5033) ha negato che l'evento di danno causato dall'incendio doloso appiccato da terzi di un veicolo in sosta, possa rientrare nell'ambito della circolazione stradale.

Strada di uso pubblico o a questa equiparata

In ausilio alla definizione di circolazione vi è la giurisprudenza che ha affrontato la problematica sotto il profilo dell'applicabilità della normativa dell'assicurazione obbligatoria come regolamentata dall'art. 122 cod. ass. (da ultimo, Cass. civ., sent. n. 3257/2016; idem, sent. n. 3108/2010).

La questione che ha generato non pochi contrasti dottrinali e giurisprudenziali è l'estensione alle aree private della normativa sulla circolazione stradale e quindi dell'applicabilità della legge sull'assicurazione obbligatoria, come delineata dall'art. 122 cod. ass. che al comma primo così dispone: «I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico».

Il significato di “aree equiparate alle strade di uso pubblico” nonostante la precisazione fornita dall'art. 3, comma 2, lett. a), D.M. 1 aprile 2008 n. 86 - «sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico» - resta un concetto di difficile applicazione pratica.

Si può, però, affermare che la formula utilizzata dal legislatore rappresenti la sintesi delle maggioritarie decisioni giurisprudenziali, che hanno ritenuto di equiparare le aree soggette ad uso pubblico, a quelle nelle quali è consentito un traffico di veicoli incontrollato, senza limitazione né numerica né soggettiva.

Su tutte giova richiamare Cass. civ., sent. n. 13254/2006, che con chiarezza espositiva evidenzia come ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria RCA, non conti la natura pubblica o privata dell'area, essendo rilevante unicamente se questa sia frequentata da un numero indeterminato o meno di persone (conf., Cass. civ., sent. n. 8090/2013).

Il discrimine, secondo la Suprema Corte, è ravvisabile nell'individuazione degli aventi diritto all'accesso all'area pubblica o privata: ove si preveda che solo alcune categorie di soggetti possano accedere, allora non potrà più parlarsi di area aperta alla circolazione del pubblico. Di converso, nel caso in cui non vi siano limitazioni in ordine all'accesso all'area, ben si può ritenere di essere in presenza della condizione per l'applicabilità della normativa sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti.

La ratio, coinvolge la valutazione sulla pericolosità dell'area conseguente alla circolazione e pertanto o questa è paragonabile a quella presente sulle strade pubbliche, oppure non vi è ragione di coinvolgere e gravare ulteriormente la normativa sull'assicurazione obbligatoria (Cass. civ., sent. n. 8090/2013).

Ai fini pratici, si ritiene utile riportare una sintetica casistica giurisprudenziale in tema di strade riconosciute ad uso pubblico, tratta da un lavoro della Scuola Superiore della Magistratura: la strada comunale, pur in presenza di un divieto di transito (Cass. civ., sent., n. 13393/2001); il cortile privato utilizzato per l'accesso dei fornitori e della clientela di un negozio (Cass. civ., sent., n. 3785/1989); il giardino pubblico adiacente ad una strada pubblica cui tutti potevano liberamente accedere (Cass. civ., sent., n. 2477/1982); l'area di parcheggio di un supermercato (Cass. civ., sent., n. 17279/2009); l'area all'interno di un cantiere (Cass. civ., sent., n. 20911/2005); l'area destinata alla distribuzione di carburante (Cass. civ., sent., n. 5111/2011); le aree vicinali aperte all'uso collettivo ed alla circolazione su strade interpoderali (Cass. civ., sent., n. 17350/2008)

La normativa e la giurisprudenza comunitaria, se da un lato sono in linea con quella italiana per quanto concerne il concetto di veicolo e di circolazione stradale, dall'altro lato non contemplano alcun limite all'applicabilità della legge sull'assicurazione obbligatoria, così da estendere l'obbligo di copertura anche alle aree private (si veda art. 3 DIR. 72/166/CEE e DIR. 2009/103/CE; Damnijan Vnuk c. Zavarovalnica Triglav d.d. (CGUE, Sez. III, 4 settembre 2014, causa C-162/13); Rodrigues de Andrade c. Crédito Agricola Seguros (CGUE, Grande Sezione, 28 novembre 2017, causa C-514/16); José Luís Núñez Torreiro c. AIG Europe Limited (CGUE, Sez. VI, 20 dicembre 2017, causa C-334/16); Fundo de Garantia Automovel c. Alina Antonia Destapado Pao Mole Juliana (CGUE, Grande Sezione, 4 settembre 2018, causa C-80/17).

Il problema delle divergenze tra la normativa e la giurisprudenza europea con il disposto della legge speciale sull'assicurazione obbligatoria italiana di cui all'art. 122 comma 1 cod. ass., genera un'indubbia incertezza sulla copertura assicurativa RCA per fatti accaduti in spazi non pubblici o a questi equiparabili.

La questione potrà essere risolta con un intervento legislativo mirato, in quanto la giurisprudenza nazionale è costretta ad applicare la norma vigente, senza poter intervenire con interpretazioni di fatto abrogative della stessa (per un maggior approfondimento, vedi M. BONA, Assicurazione obbligatoria per la r.c.a. e nozioni oggetto di copertura: giurisprudenza CGUE ed attuali margini di non conformità del modello italiano, in Ridare.it).

Casistica

Arresto del veicolo nella circolazione stradale

Cass. civ., sent. n. 3257/2016: Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per RCA è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (fattispecie relativa al sinistro mortale occorso alla vittima, che era stata colpita dalla rampa del rimorchio di un autocarro, parcheggiato sulla pubblica via nei pressi di una officina per provvedere alla riparazione dell'asse di detta rampa). (Conf., Cass. civ., Sez.Un., sent. n. 8620/2015)

Sosta del veicolo nell'ambito della circolazione stradale

Cass. civ., sent. n. 3108/2010: La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1 l. n. 990 del 1969 (ed ora dell'art. 122 d.lgs. n. 209 del 2005), anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell'assicuratore i danni cagionati da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore).

Circolazione stradale e assicurazione obbligatoria

Cass. civ., Sez.Un., sent. n. 8620/2015: Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la r.c. auto è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

Strade private equiparate a quelle di uso pubblico

Cass. civ., sent. n. 13254/2006: Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla l. 24 dicembre 1969 n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale dalla documentazione fotografica prodotta emergeva che l'incidente si era verificato nel cortile interno ad un fabbricato, adibito al servizio esclusivo dei condomini dello stesso e non all'uso di un pubblico indifferenziato) (conf., Cass. civ., sent. n. 8090/2013)

Danni da veicolo incendiato

Cass. civ., sent., n. 5033/2000: pur comprendendo la nozione di circolazione anche i veicoli momentaneamente in sosta, non può considerarsi evento correlato alla circolazione l'incendio propagatosi da un veicolo in sosta ed appiccato dall'azione dolosa di terzi.

Tavole, pattini od altri acceleratori di andatura

Cass. civ., pen, sent. n. 2342/2018: Il divieto previsto dall'art. 190 c.d.s., di circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura sulle carreggiate delle strade e sugli spazi riservati ai pedoni, essendo volto alla tutela tanto di chi fa uso di tali strumenti quanto dei pedoni, si estende alle aree di parcheggio perché in esse si verificano le medesime situazioni di rischio che fondano tale divieto.

Strada ad uso pubblico

Cass. civ., sent., n. 13393/2001:In caso di sinistro stradale avvenuto su via pubblica (nella specie, comunale), l'esistenza di un divieto di transito sulla stessa non ne elimina il carattere di strada pubblica, con la conseguenza che dei danni prodotti dalla circolazione di un veicolo, per quanto vietata, rispondono il conducente ed il proprietario ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., nonché l'assicuratore, ove si tratti di un veicolo a motore soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, giusta il disposto della l. 24 dicembre 1969 n. 990.

Cass. civ., sent., n. 3785/1989: Ai fini dell'applicabilità della legge n. 990 del 1969, che ha istituito l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono da equipararsi alle strade di uso pubblico anche quelle aree di proprietà privata, aperte alla circolazione del pubblico (art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), cioè quelle in cui chiunque può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto operativa la garanzia assicurativa per un incidente stradale verificatosi in un cortile privato che serviva per l'accesso di clienti e fornitori ad un negozio).

Cass. civ., sent., n. 2477/1982: Ai fini dell'applicazione della l. 24 dicembre 1969 n. 990, che ha istituito l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono equiparate alle strade d'uso pubblico tutte le aree di proprietà pubblica e privata aperte alla circolazione del pubblico, per cui l'obbligo assicurativo sussiste anche con riguardo alla circolazione nell'interno di un giardino pubblico adiacente ad una strada pubblica, al quale tutti possono liberamente accedere.

Cass. civ., sent., n. 17279/2009: L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato dell'edificio ove aveva sede l'ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. Pertanto, la circolazione automobilistica all'interno della suddetta area è soggetta sia alla norma dell'art. 2054 c.c., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria, di cui alla legge n. 990 del 1969 (e successive modif. ed integr.), la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone.

Cass. civ., sent., n. 20911/2005: L'azione diretta spettante al danneggiato da un sinistro stradale, ai sensi degli art. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'assicuratore del responsabile è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico), che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni (come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l'impresa).

Cass. civ., sent., n. 5111/2011: L'area utilizzata per la distribuzione di carburanti ancorché sia di proprietà privata - è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. Pertanto, la circolazione automobilistica all'interno della suddetta area è soggetta alle norme sull'assicurazione obbligatoria, di cui alla l. n. 990 del 1969, la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone.

Cass. civ., sent., n. 17350/2008: Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico.

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