Annotazione nel casellario informatico di notizie ritenute “utili”

22 Febbraio 2019

Le annotazioni nel casellario informatico da parte dell'ANAC di notizie ritenute utili devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità.

La vicenda.

Una società impugnava il provvedimento con cui l'ANAC aveva disposto l'iscrizione nel casellario informatico di un'annotazione con “valore di pubblicità notizia”, relativa all'applicazione di una penale per un parziale inadempimento nell'esecuzione di un appalto di fornitura. Nell'annotazione veniva menzionata sia la segnalazione della stazione appaltante dell'inadempimento, sia una successiva integrazione, inviata dalla stessa stazione appaltante, in cui si riferiva che la penalità applicata concerneva un'inadempienza isolata, non incidente sulla complessiva capacità tecnica, professionale o morale della società, avendo l'operatore economico ottemperato alle obbligazioni contrattuali, chiarito fatti e circostanze che avevano determinato il ritardo nell'adempimento e adottato provvedimenti idonei ad evitare il reiterarsi, in futuro, di episodi analoghi.

L'“utilità” delle circostanze annotate e l'obbligo di motivazione dell'annotazione di ANAC.

Il TAR ha accolto le censure circa l'assenza di “utilità” della notizia riportata nel casellario e la carenza di motivazione del provvedimento dell'ANAC.

Chiarisce la pronuncia che l'annotazione nel casellario informatico da parte dell'ANAC di notizie ritenute utili deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa e, pertanto, con corretta descrizione delle vicende oggetto di annotazione e a fronte della non manifesta inconferenza delle stesse rispetto alle finalità di tenuta del casellario (così anche TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 aprile 2018, n. 4577). Nella fattispecie l'annotazione è apparsa riguardare fatti che la stessa stazione appaltante aveva ritenuto non rilevanti per la prosecuzione del contratto e per ciò solo, quindi, non utili ad accrescere il patrimonio informativo delle altre stazioni appaltanti circa l'operato della ricorrente.

Il Collegio ha, peraltro, ricordato come le annotazioni dell'ANAC incidano comunque in maniera mai “indolore” nella vita dell'impresa, anche qualora non determinino l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalla gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell'”immagine” sia sotto quello dell'aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (così TAR Lazio, Roma, sez. III, 29 marzo 2013, n. 3233). Le stesse, pertanto, se non previste dal legislatore come “atto dovuto” devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità; la mera valenza di pubblicità notizia delle circostanze annotate in quanto considerate “utili” e l'assenza di conseguenze interdittive non esonerano l'ANAC da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di tali circostanze, con motivazione che, sia pur sintetica, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 898).

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