Decorrenza del termine di immediata impugnazione dei provvedimenti di esclusione/ammissione

Redazione Scientifica
17 Ottobre 2018

La novella introdotta all'art. 29, comma 1, del d. lgs. 50 del 16 aprile 2016 dal d. lgs 19 aprile 2017 n. 56, secondo cui il termine per l'impugnativa dei provvedimenti di esclusione e ammissione...

La novella introdotta all'art. 29, comma 1, del d. lgs. 50 del 16 aprile 2016 dal d. lgs 19 aprile 2017 n. 56, secondo cui il termine per l'impugnativa dei provvedimenti di esclusione e ammissione decorre dal momento in cui quest'ultimi siano “resi in concreto disponibili, corredati di motivazione” confermerebbe che il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 120 comma 2 bis del c.p.a. decorra dalla conoscenza completa dell'atto e della sua lesività acquisita anche prima e a prescindere dalla sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 codice dei contratti, come accade nel caso in cui il rappresentate legale della società esclusa o un suo delegato sia presente alla seduta di gara in cui detta esclusione è stata dichiarata.

Ciò in quanto la disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 120 comma 2 bis del c.p.a. e dell'art. 29 comma 1 del codice dei contratti giammai avrebbe potuto ritenersi derogatoria del principio generale, contenuto, altresì, nell'art. 41, comma 2, del c.p.a., della decorrenza del termine di impugnazione del provvedimento lesivo dalla sua conoscenza completa ed effettiva.

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