Il mancato rispetto in sede di offerta anche solo di una delle specifiche tecniche previste dalla lex specialis di gara costituisce causa di esclusione

Paola Martiello
25 Febbraio 2019

E' illegittima l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'impresa che non abbia presentato un prodotto perfettamente coerente con le specifiche tecniche minimali analiticamente previste nel disciplinare di gara ovvero quanto meno dotato di specifiche diverse ma tecnicamente e funzionalmente equivalenti, tali da garantire eguale capacità di funzionamento. La mancata corrispondenza anche ad una sola di tali specifiche deve indurre la stazione appaltante ad escludere in radice il candidato offerente.

Il caso: La questione affrontata dal Tribunale attiene alla valutazione circa la legittimità o meno del provvedimento di aggiudicazione definitiva posto in essere da una Stazione appaltante a favore di un'impresa, la quale non aveva presentato un prodotto perfettamente coerente con le specifiche tecniche previste nel disciplinare di gara .

In particolare, il Collegio è chiamato a valutare se la Stazione Appaltante è tenuta ad escludere in radice un candidato a causa della mancata corrispondenza anche ad una sola delle specifiche previste dalla lex specialis di gara ( nel caso di specie 45) , oppure ad ammetterlo alla competizione attribuendogli un punteggio minimo per ciascuno dei parametri prestazionali disattesi.

La soluzione: Il Collegio ha accolto il ricorso condividendo l'orientamento pacifico in giurisprudenza secondo cui “ l'art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016consente all'Amministrazione di escludere dalla procedura selettiva le imprese che offrono prodotti difformi dalle specifiche tecniche richieste. Le caratteristiche tecniche previste nel capitolato di appalto per i beni oggetto di fornitura posta in gara, costituiscono, difatti, una condizione di partecipazione alla selezione, non essendo ammissibile che la Stazione appaltante possa aggiudicare il contratto ad un concorrente che non garantisca il livello qualitativo minimo prestabilito; né depone in senso contrario la circostanza che il bando non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta di beni difformi dalle caratteristiche indicate nel capitolato, giacché tale difformità si risolverebbe in un aliud pro alio, comportante, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di apposita comminatoria, e, nel contempo, non rimediabile tramite regolarizzazione postuma, consentita soltanto quando i vizi rilevati nell'offerta siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore materiale”. (così T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 17/01/2018, n.139).

In Conclusione: Facendo applicazione dei suesposti principi, il Collegio, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione, osservando come, nel caso di specie, il soggetto aggiudicatario non solo non aveva presentato un prodotto perfettamente coerente con le 45 specifiche tecniche minimali analiticamente previste nel disciplinare di gara, ma neanche tecnicamente e funzionalmente equivalente, tale da garantire eguale capacità di funzionamento.

La mancata corrispondenza anche ad una sola di tali specifiche, conclude il Tribunale, avrebbe, quindi, dovuto indurre la Stazione appaltante ad escludere in radice il candidato offerente.

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