Offerta anomala per violazione dei minimi salariali retributivi: esclusione senza contraddittorio

Paola Martiello
25 Febbraio 2019

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti, prima dell'aggiudicazione, hanno l'obbligo di controllare che i costi della manodopera rappresentati nell'offerta vincitrice non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle “tabelle ministeriali. Per tale verifica non si richiede alcun contraddittorio, né che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Laddove tale verifica dia esito negativo l'offerta deve essere irrimediabilmente esclusa.

Il caso: La questione posta all'attenzione del Collegio concerne la valutazione circa l'esclusione o meno di un concorrente da una gara in caso di offerta anomala per violazione dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali di riferimento.

In particolare il Tribunale è chiamato a valutare se sia legittimo il provvedimento di esclusione, senza preventivo contraddittorio, posto in essere dalla Stazione Appaltante in caso di mancato rispetto da parte della prima classificata della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi stabiliti delle “tabelle ministeriali” di cui all'art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50.

La soluzione: Il Collegio, ha rigettato il ricorso sottolineando che la mancata instaurazione del contraddittorio trova la sua ragione giustificativa nella facoltà della Stazione Appaltante di esercitare un potere diverso da quello di verifica (ed esclusione) delle offerte anomale.

Questo potere, ha osservato il Tribunale, trova fondamento nel' articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dall'art. 60, comma 1, lett. e) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), che prevede che “le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lett. d)” del medesimo d.lgs. n. 50/2016.” Quest'ultima disposizione, difatti, fa riferimento al costo del personale come indicato nelle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16, dello stesso decreto ed è contenuta nell'articolo dedicato alla valutazione dell'anomalia delle offerte e il comma in cui è inserito prevede che l'offerta debba essere esclusa, alternativamente, se non viene giustificato il basso livello di prezzi proposti oppure se la stazione appaltante ha accertato che l'offerta stessa non rispetta gli elementi indicati alle successive lettere a), b), c) e d).

La disposizione cui rimanda l'articolo 95, comma 10, ribadisce il Collegio, evidenzia quindi che (anche) i minimi salariali retributivi indicati nelle “tabelle ministeriali” costituiscono un elemento inderogabile delle offerte presentate nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e, pertanto, in sede di verifica dell'anomalia non possono essere accettate giustificazioni fondate su una riduzione del trattamento salariale dei dipendenti a livelli inferiori a tale parametro.

Tale disposizione - attraverso il richiamo operato dalla norma di cui al citato articolo 95, comma 10- trova, operatività anche laddove la stazione appaltante esercita il diverso potere previsto da quest'ultima norma. Detto potere è finalizzato, difatti, a controllare, prima dell'aggiudicazione, che l'offerente vincitore rispetti il medesimo parametro, ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi previsti.

In conclusione: il Collegio, rigettando il ricorso, ha rilevato che le Stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016, prima dell'aggiudicazione hanno l'obbligo di controllare che i costi della manodopera rappresentati nell'offerta vincitrice non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle “tabelle ministeriali. Per tale verifica non si richiede alcun contraddittorio, né che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Laddove la verifica dia esito negativo, dunque, l'offerta deve essere irrimediabilmente esclusa.