Cassazione: l’art. 570-bis c.p. si applica anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio
26 Febbraio 2019
Il caso. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 3 l. n. 54/2006. Avverso tale sentenza, l'imputato ha presentato ricorso per cassazione.
Applicabilità dell'art. 570-bis c.p. ai figli nati fuori dal matrimonio. La Suprema Corte ricorda che, come già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 21/2018 si configura anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti dei figli minori nati da genitori non legati da un vincolo formale di matrimonio (cfr. Cass. 24 ottobre 2018, n. 55744). È stato poi affermata la perdurante validità dell'orientamento di legittimità secondo il quale si configura il reato di cui all'art. 3 l. n. 54/2006 anche in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell'assegno periodico disposto dall'autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio (Cass. 22 febbraio 2018, n. 14731). Tale assetto non risulta superato dalla novella introdotta con l'art. 570-bis c.p. in esecuzione della delega conferita con l. n. 103/2017, meramente compilativa, che autorizzava la traslazione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice senza contemplare alcuna modifica sostanziale delle stesse. Già Cass. n. 18701/2018 aveva osservato che l'interpetazione letterale dell'art. 570-bis c.p. tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell'ambito del diritto civile. In tale contesto normativo e di successione di disposizioni, si deve affermare pertanto che l'unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata è quella dell'applicazione dell'art. 570-bis c.p. anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio. La Cassazione annulla quindi la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. |