Sulla necessità di motivare le valutazioni dell’offerta tecnica

26 Febbraio 2019

Nell'ipotesi in cui il bando non individui i criteri di valutazione, rimettendo l'attribuzione del punteggio al libero giudizio della commissione, le valutazioni devono essere adeguatamente supportate da congrua motivazione, idonea ad esplicitare le ragioni delle diverse valutazioni effettuate in relazione alle offerte in gara.

Il caso: La controversia trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione e degli altri atti di una procedura per l'affidamento di un incarico di servizi attinenti all'ingegneria ed architettura.

Secondo la ricorrente, in particolare, il giudizio della commissione sarebbe stato viziato per illogicità, arbitrarietà, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, non essendo rinvenibile dalla documentazione di gara alcuna spiegazione in ordine alla ragioni delle diverse valutazioni effettuate in relazione alle offerte in gara. Una congrua motivazione relativa alle valutazioni svolte appariva invece necessaria, in quanto, nella gara in questione (da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), il bando prevedeva esclusivamente l'attribuzione, per ciascun parametro dell'offerta, di un punteggio da parte di ciascun commissario, senza indicare alcun criterio per l'espressione del giudizio.

La soluzione: Il Tar ha accolto il ricorso, evidenziando, in primo luogo, l'importanza della distinzione tra gli elementi da valutare e i criteri per attribuire i punteggi a detti elementi: mentre gli elementi di valutazione sono i parametri rispetto ai quali le offerte vengono valutate dalla commissione di gara, i criteri motivazionali evidenziano invece i profili in base ai quali la commissione attribuisce, per ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione, un determinato punteggio nell'ambito del range previsto dal bando.

Laddove, come nel caso di specie, la gara sia da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione ha, tuttavia, la facoltà e non l'obbligo di individuare criteri di valutazione ed eventuali sub-criteri, in relazione alle specifiche concrete esigenze della stazione appaltante.

In questi casi, osserva il Collegio, l'assenza di predeterminazione dei sub-criteri deve essere necessariamente bilanciata da una congrua motivazione relativa alle valutazioni svolte, in modo da rendere trasparente il percorso logico seguito dalla commissione e consentire ai concorrenti di comprendere le ragioni del giudizio ricevuto per la propria offerta tecnica.

Una pur sintetica motivazione, infatti, consente al giudice di effettuare un controllo estrinseco della correttezza dell'iter decisionale seguito, senza determinare alcuna interferenza nelle valutazioni di natura discrezionale rimesse esclusivamente all'amministrazione.

Nel caso di specie, invece, la discrezionalità accordata dal bando (che non individuava i criteri di valutazione degli elementi qualitativi presi inconsiderazione) non è apparsa in alcun modo controllabile ex post, in quanto è stata esercitata attraverso la mera attribuzione di punteggi numerici, senza l'esplicitazione di alcuna motivazione che consentisse di ripercorrere l'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte tecniche.

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