La “clausola di equivalenza” presuppone la formulazione da parte della S.A. di “specifiche tecniche” nella descrizione del servizio o prodotto

Redazione Scientifica
26 Febbraio 2019

La c.d. “clausola di equivalenza” di cui al comma 7 dell'art. 68, d.lgs. n. 50 del 2016 presuppone che la Stazione Appaltante, nel descrivere il servizio o il prodotto, abbia formulato delle “specifiche...

La c.d. “clausola di equivalenza” di cui al comma 7 dell'art. 68, d.lgs. n. 50 del 2016 presuppone che la Stazione Appaltante, nel descrivere il servizio o il prodotto, abbia formulato delle “specifiche tecniche” facendo riferimento in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento deve contenere l'espressione “o equivalente”.

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