Irregolarità del ricorso. In un contenzioso tra una società e un Comune, la prima, esclusa da una gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana, ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia.
Quest'ultimo, pronunciandosi sul caso di specie, rileva che il ricorso presentato non rispetta per oltre un terzo la specifica tecnica di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40. Esso, infatti, per alcune pagine risulta redatto nel formato PDF-PDF/A testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia delle parti mentre per il resto è stato predisposto in formato PDF immagine, senza possibilità di selezione e copia del contenuto.
I formati ammessi per il deposito del documento informatico. Preso atto della redazione eterogenea del ricorso, il T.A.R. ricorda che la specifica tecnica di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 prevede che “i formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonché le modalità di deposito di atti, documenti e verbali sono stabiliti nelle specifiche tecniche di cui all'art. 19”.
Quest'ultima norma chiarisce che le specifiche tecniche per l'esecuzione del regolamento sono disciplinate dall'Allegato A) che, a sua volta, all'art. 12 stabilisce che “l'atto del processo in forma di documento informatico può essere depositato esclusivamente nei seguenti formati: a) PDF-PDF/A ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le selezioni e copia delle parti. Non è ammessa la scansione di copia immagine, fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4, che regolano i documenti allegati e la procura alle liti; b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); c) testo formattato (estensione RTF); d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WiRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti (I comma).
Infine, il secondo comma del sopracitato art. 12 precisa che i formati elencati non devono avere restrizioni al loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.
Alla luce di quanto sopra, il T.A.R. Lombardia giudica irregolare il ricorso e ordina la sua rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a..