Esecuzione del concordato: gli adempimenti del liquidatore giudiziale

27 Febbraio 2019

A quali adempimenti di ordine civilistico e concorsuale è tenuto il neo nominato liquidatore giudiziale nell'ambito di una procedura di concordato preventivo omologata?

A quali adempimenti di ordine civilistico e concorsuale è tenuto il neo nominato Liquidatore Giudiziale nell'ambito di una procedura di concordato preventivo omologata?

Normativa di riferimento: l'art. 182, comma 1, l.fall. dispone che “Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione”.

Il Liquidatore Giudiziale rappresenta pertanto una figura caratterizzante i soli concordati preventivi liquidatori, posto che, in ipotesi di concordato in continuità aziendale ex art. 186-bis, la sentenza di omologa, di regola, individua lo stesso legale rappresentante del debitore quale soggetto deputato a continuare l'attività d'impresa in esecuzione e conformità agli impegni assunti nel piano, sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale.

Peraltro, il citato art. 182 l.fall., dopo avere richiamato l'applicabilità alla figura del Liquidatore Giudiziale di alcune previsioni normative tipicamente caratterizzanti la curatela fallimentare, prevede, al quinto comma, che “alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili”.

In ragione di tale richiamo normativo, le attività realizzative poste in essere dal liquidatore giudiziale in sede di esecuzione concordataria si devono caratterizzare, come accade in ambito fallimentare, per l'esperimento di procedure competitive e la previsione di adeguate forme di pubblicità, onde assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Adempimenti del liquidatore giudiziale: il liquidatore giudiziale è tenuto a dare concreta esecuzione al piano concordatario del debitore in tutto conformandosi a quanto in proposito stabilito nella sentenza di omologa, oltre che nel rispetto dei principi statuiti dalla normativa fallimentare supra richiamati. L'obiettivo è evidentemente quello di incamerare risorse finanziarie a beneficio della massa secondo una misura quanto più possibile prossima a quella stimata nel piano omologato, se non addirittura superiore, nell'auspicio di massimizzare il risultato della liquidazione giudiziale.

In tale contesto, la sentenza di omologa impone al neo nominato Liquidatore una serie di adempimenti di carattere operativo, nonché di disposizioni esecutive aventi primaria rilevanza, da esperirsi anche in tempi brevi.

Ci si riferisce, in particolare, alla predisposizione del cd. Piano delle attività di liquidazione, da trasmettersi al Commissario Giudiziale per il relativo parere ed al Comitato dei Creditori; Comitato dei Creditori che lo stesso liquidatore giudiziale è peraltro tenuto senza indugio a far nominare dal Giudice Delegato, allorché non vi si sia provveduto in sede di omologa.

Il Piano delle attività di liquidazione – da trasmettersi poi anche al Giudice Delegato corredato del parere commissariale – consiste in un documento ove dare dettagliata preventiva evidenza delle attività di natura realizzativa che il Liquidatore, in conformità a quanto statuito dall'omologa, prospetta come funzionali e/o necessari al fine eseguire l'omologato concordato, insieme con le correlate previste tempistiche; trattasi di un documento destinato ad assumere primaria rilevanza, posto che i successivi singoli atti realizzativi che il Liquidatore compirà lungo tutta la fase di esecuzione del concordato, in uno con le preventive istanze autorizzatorie sottostanti, dovranno risultare conformi a quanto in proposito previsto nell'ambito del suddetto Piano delle attività di liquidazione.

Parimenti, la sentenza di omologa impone altresì al Liquidatore Giudiziale la redazione ed il deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori,con indicazione delle eventuali cause di prelazione; a beneficio dei creditori così individuati, lo stesso Liquidatore Giudiziale, in mancanza di eventuali successive contestazioni, dovrà poi ripartire le somme realizzate nel corso dell'attività liquidatoria, previa presentazione di appositi piani di riparto che dovranno essere debitamente vistati dal Commissario Giudiziale e corredati dal parere del Comitato dei Creditori.

Con riferimento alle operazioni da compiersi in sede di liquidazione – fermi restando i richiamati supremi principi di competitività e pubblicità cui è necessario conformarsi nel concreto svolgimento delle attività di vendita degli asset concordatari – valga precisare che, in conformità a quanto di norma statuito in omologa, per le transazioni e per ogni atto di straordinaria amministrazione il liquidatore giudiziale dovrà munirsi della preventiva autorizzazione del Comitato dei Creditori, nonché del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone informazione al Giudice Delegato.

Parimenti, è di regola la stessa sentenza di omologa a rimarcare che, per promuovere azioni giudiziali e per la costituzione in giudizio, occorrerà richiedere il preventivo parere del Commissario Giudiziale, nonché l'autorizzazione del Giudice Delegato.

Completate le operazioni di liquidazione dell'attivo concordatario ed ultimati i riparti a beneficio del ceto creditorio, l'organo liquidatorio è tenuto a depositare il proprio rendiconto finale, corredato della documentazione atta a comprovare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano, nonché del parere del Commissario Giudiziale attestante la completezza dei pagamenti operati.