Il raggiungimento dello scopo rende valida la notifica irrituale

Redazione scientifica
01 Marzo 2019

La trasmissione della notifica a mezzo PEC mediante l'utilizzo del formato docx.p7m anziché pdf.7m o .pdf non ne comporta la nullità laddove la consegna telematica porti comunque l'atto a conoscenza del destinatario, raggiungendo così lo scopo legale.

Il fatto. La società K. impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna di rigetto del gravame proposto avverso la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda proposta dall'Agenzia delle Entrate dichiarando la nullità degli atti di cessione immobiliare intercorsi tra la stessa società K. e un'altra società (poi fallita).

Notifica in formato docx.p7m. La Corte rileva che il ricorso è inammissibile per proposizione tardiva poiché, come dedotto nello stesso atto di impugnazione, la sentenza di appello è stata notificata alla società K. mentre il ricorso è stato notificato alla controparte via PEC oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della pronuncia di seconde cure, fissato dall'art. 325, comma 2, c.p.c..
Parte ricorrente censura peraltro la validità della notificazione della sentenza impugnata deducendone la nullità in quanto la comunicazione a mezzo PEC «conterrebbe solo l'espressione “notificazione ex l. n. 53/1994” e non già quella obbligatoria di “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”».
Inoltre la notificazione sarebbe stata trasmessa in formato docx.p7m e non in formato pdf.7m o .pdf (come previsto dal combinato disposto degli artt. 19-bis del provvedimento DGSIA del 16 aprile 2013 e 8 del d.m. n. 44/2011), con la conseguenza che il file non poteva essere aperto e, anche laddove aperto, avrebbe comportato un rischio per gli standard di sicurezza.

Il raggiungimento dello scopo valida la notifica irrituale. La Corte ricorda che l'irritualità della notificazione a mezzo PEC non ne comporta la nullità laddove la consegna telematica (nel caso di specie in “estensione.doc”) abbia in ogni caso portato l'atto a conoscenza del destinatario, determinando così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. sez. un. n. 7665/2016). Situazione che si è verificata nel caso di specie.
La situazione sopra esposta si è verificata nel caso di specie, risultando equipollente il riferimento
Inoltre i Giudici sottolineano, da un lato, l'equipollenza dei due modi in cui viene effettuato il richiamo alla legge n. 53/1994 apposto sulla comunicazione, dall'altro, rilevano che la parte ricorrente non ha addotto di aver subito alcun pregiudizio al diritto di difesa né ha sottolineato l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente e quello cartaceo depositato in cancelleria.
Rilevato quanto sopra, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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