Il raggiungimento dello scopo rende valida la notifica irrituale
01 Marzo 2019
Il fatto. La società K. impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna di rigetto del gravame proposto avverso la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda proposta dall'Agenzia delle Entrate dichiarando la nullità degli atti di cessione immobiliare intercorsi tra la stessa società K. e un'altra società (poi fallita). Notifica in formato docx.p7m. La Corte rileva che il ricorso è inammissibile per proposizione tardiva poiché, come dedotto nello stesso atto di impugnazione, la sentenza di appello è stata notificata alla società K. mentre il ricorso è stato notificato alla controparte via PEC oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della pronuncia di seconde cure, fissato dall'art. 325, comma 2, c.p.c.. Il raggiungimento dello scopo valida la notifica irrituale. La Corte ricorda che l'irritualità della notificazione a mezzo PEC non ne comporta la nullità laddove la consegna telematica (nel caso di specie in “estensione.doc”) abbia in ogni caso portato l'atto a conoscenza del destinatario, determinando così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. sez. un. n. 7665/2016). Situazione che si è verificata nel caso di specie. |