L’atto privo di firma digitale è irregolare e deve essere sanato dal ricorrente

Redazione scientifica
04 Marzo 2019

Nel PAT l'assenza di firma digitale non determina l'inesistenza, l'abnormità o la nullità degli atti, ma la loro irregolarità, in presenza della quale il Giudice deve fissare un termine entro cui il ricorrente deve procedere alla regolarizzazione.

Il fatto. M.E.G. ricorreva innanzi al T.A.R. Lazio domandando l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza per la concessione dello status di cittadino italiano, notificato in data 2 ottobre 2018.

Mancanza della firma digitale. Il Tribunale rileva che il ricorso presentato dal richiedente lo status di cittadino, soggetto alla disciplina del processo telematico di cui alla legge n. 197/2016 e al D.P.C.M. n. 40/2016, presenta profili di non conformità alla normativa poiché l'atto introduttivo del giudizio non risulta sottoscritto con firma digitale ma solo autografa.
Inoltre i Giudici sottolineano che «nel processo amministrativo telematico il mancato deposito digitale o l'assenza di firma digitale non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti, ma solo ad una situazione di irregolarità».
In conseguenza a ciò, il giudice amministrativo deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo, di procedere alla sua regolarizzazione in formato digitale entro il termine perentorio fissato.
Inoltre, nel caso di specie, non è stata presentata istanza di fissazione e neppure è stato depositato il gravato provvedimento.
Svolte le sopradette valutazioni, il T.A.R. assegna a M.E.G. 30 giorni per regolarizzare il ricorso e per il deposito della documentazione mancante, rinviando la trattazione del ricorso.

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