Discrezionalità e motivazione nella verifica facoltativa dell'anomalia dell'offerta

Anton Giulio Pietrosanti
01 Marzo 2019

Il potere di sottoporre un'offerta a verifica facoltativa di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, ha natura ampiamente discrezionale.

Il caso. A seguito dell'esclusione per anomalia dell'offerta presentata con riferimento ad una gara avente ad oggetto la realizzazione di lavori di manutenzione di una recinzione di un tratto autostradale, il soggetto escluso ricorreva al TAR censurando, tra l'altro, che (i) la scelta di procedere alla valutazione di anomalia non sarebbe stata adeguatamente motivata, né sussisterebbe una richiesta di approfondimento proveniente da un altro concorrente che la giustificasse; (ii) il concorrente risultato poi aggiudicatario avrebbe offerto un prezzo complessivo sovrapponibile a quello presentato dal ricorrente, giacché quest'ultimo avrebbe offerto un ribasso del 27,777%, mentre l'aggiudicatario avrebbe offerto un ribasso del 27,356%.

La soluzione.Il TAR ha confermato la legittimità dell'esclusione rilevando, tra le altre cose, che l'art. 97, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016, attribuisce alla stazione appaltante il potere di procedere alla valutazione di congruità di offerta, “in ogni caso”, se “in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. Pertanto, la verifica di congruità dell'offerta può essere effettuata anche al di fuori delle ipotesi in cui essa sia obbligatoria e a prescindere da sollecitazioni di altri concorrenti. Ad ogni modo – precisa il TAR – la decisione di sottoporre a verifica facoltativa di anomalia l'offerta in questione è stata “adeguatamente motivata con la indicazione dello specifico elemento di sospetto di anomalia, legato alla elevata differenza di valore del costo della manodopera di progetto, pari ad € 377.249,63, rispetto a quello indicato nell'offerta, pari ad € 132.000,00”. Né – aggiunge il Collegio – i provvedimenti impugnati sono viziati per disparità di trattamento, per la decisione di non sottoporre a valutazione di anomalia l'offerta presentata dall'aggiudicataria, posto che le due offerte, quella della controinteressata e della ricorrente, pur prevedendo percentuali di ribasso tra loro vicine, non sono tra loro sovrapponibili, non avendo la controinteressata previsto alcun ribasso in relazione al costo per la manodopera.

Gli orientamenti giurisprudenziali. Nel giungere a tale soluzione, il Collegio ha ricordato quell'indirizzo secondo cui la scelta di sottoporre l'offerta a verifica facoltativa di anomalia, ai sensi del citato art. 97, comma 6, «è rimessa ad una valutazione ampiamente discrezionale della stazione appaltante”, che “non richiede un'espressa motivazione ed è sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità» (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 3 luglio 2015, n 3329; Cons. St., 1 febbraio 2017, n. 438).