Anche per il Tribunale di Cremona è inammissibile, perché endoprocessuale, la riassunzione cartacea anziché telematica

05 Marzo 2019

La comparsa di riassunzione, che si inserisce all'interno di un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano costituite in precedenza, deve sottostare, come tutti gli atti endoprocessuali, all'obbligo del deposito telematico a pena di inammissibilità.
Massima

La comparsa di riassunzione, che si inserisce all'interno di un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano costituite in precedenza, deve sottostare, come tutti gli atti endoprocessuali, all'obbligo del deposito telematico a pena di inammissibilità.

Tale inammissibilità della comparsa non determina, tuttavia, la contumacia della parte, atteso che il processo tempestivamente riassunto, in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale, continua dinanzi al giudice dichiarato competente e, pertanto, la costituzione della parte, avvenuta nella prima fase del processo, conserva la sua efficacia.

Il caso

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui si costituivano la parte ingiunta e l'originario ricorrente, era tra l'altro eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito. All'esito della relativa declaratoria, il procedimento era riassunto avanti al competente Tribunale di Cremona a cura di parte ricorrente con comparsa depositata in modalità cartacea che, a seguito dell'avversaria eccezione, era dichiarata inammissibile come in massima.

La questione

È ammissibile la riassunzione cartacea avanti a diverso giudice territorialmente competente? L'eventuale inammissibilità determina la contumacia della parte?

Le soluzioni giuridiche

L'ordinanza in commento, che si inserisce nell'annoso dibattito sull'interpretazione dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, vi aggiunge profili d'interesse affrontandone anche le eventuali conseguenze in punto contumacia.

Come noto, la norma stabilisce come regola (comma 1) l'esclusiva modalità telematica di deposito per tutti gli atti di parti già precedentemente costituite (c.d. endoprocessuali) e come eccezione, per i soli atti di parti non ancora costituite (c.d. introduttivi), la facoltà di scelta tra deposito telematico e cartaceo (comma 2).
La questione, come correttamente ricostruita dal giudice cremonese e più volte oggetto di analisi nell'ancora contrastante giurisprudenza di merito, è incentrata, da un lato, sulla qualificazione della comparsa di costituzione in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c., a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale originariamente adito, come atto introduttivo di un nuovo giudizio per il quale è ammesso anche il deposito cartaceo, oppure piuttosto quale atto endoprocessuale che richiede necessariamente il deposito telematico e, dall'altro, sulle conseguenze di un'eventuale soluzione non salvifica.

Quanto alla qualificazione dell'atto, il Tribunale di Cremona correttamente rammenta che nella giurisprudenza di legittimità è stato a più riprese affermato il principio relativo alla natura unitaria del procedimento originario e di quello riassunto dinanzi al giudice territorialmente competente: cita, per tutte, Cass. civ. n. 7392/2008, che ha evidenziato come la riassunzione del processo non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente instaurato, sicché sotto ogni aspetto sostanziale e processuale la posizione delle parti nel processo, a seguito della riassunzione, è e deve essere esattamente quella assunta nell'originario ricorso (conf. Cass. civ. n. 11193/2018).
Con la tempestiva riassunzione, dunque, si verifica la cd. traslatio iudicii, per effetto della quale restano ferme le preclusioni precedentemente maturate e, di fronte al giudice competente territorialmente, sono utilizzabili gli atti istruttori espletati dal quello dichiaratosi incompetente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11234/2013 e n. 7309/1994).

A fronte di tutto ciò, per il giudicante cremonese è indubbio che la comparsa di riassunzione successiva a una pronuncia di incompetenza territoriale sia un atto endoprocessuale: essa, infatti, si inserisce all'interno di un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano senz'altro costituite in precedenza, e deve quindi sottostare all'obbligo del deposito telematico a pena di inammissibilità, analogamente a quanto si prevede per tutti gli atti endoprocedimentali. Nel caso in esame, pertanto, la comparsa depositata solo in modalità cartacea deve dichiararsi inammissibile.

Quanto alle conseguenze della predetta severa statuizione, tuttavia, il Tribunale di Cremona rileva che tale inammissibilità non determina la contumacia di parte convenuta, atteso che il processo tempestivamente riassunto in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale continua (così, testualmente, l'art. 50 c.p.c.) dinanzi al giudice dichiarato competente e, pertanto, la costituzione della parte avvenuta nella prima fase del processo conserva la sua efficacia.

Sul punto, il giudice cremonese cita numerosi precedenti di legittimità: Cass. sez. lav., sentenza n. 13924 del 9 novembre 2001 e sentenza n. 5377 del 15 aprile 2002; Cass. civ., n. 14100 del 23 settembre 2003; Cass. civ., sentenza n. 21334 del 15 ottobre 2010).
Per tali considerazioni, non ammette la prova articolata da parte ricorrente nell'inammissibile ricorso in riassunzione, ma procede all'esame delle istanze istruttorie formulate nell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo presentato avanti al precedente giudice incompetente, che poi rigetta in quanto non articolate in capitoli separati e specifici.

Osservazioni

Le divisioni nella giurisprudenza di merito in tema permangono.

Secondo quella maggioritaria, cui aderisce l'ordinanza in commento (contrastata da chi considera nuovo il giudizio riassunto avanti a giudice diverso, con assegnazione di altro RG, nuova “costituzione” e quindi possibilità di deposito cartaceo), la riassunzione è atto endoprocessuale di una parte precedentemente costituita avanti al giudice incompetente o privo di giurisdizione di un processo unitario che prosegue davanti a quello competente. Ne dovrebbe conseguire, ex art. 16-bis comma 1 d.l. n. 179/2012, il deposito esclusivamente con modalità telematiche, ma anche le pronunce che concludono in tal senso divergono poi in ordine alle conseguenze del deposito erroneamente cartaceo: da un lato pronunce salvifiche, a vario titolo (ammissibilità, irregolarità, nullità sanabile col raggiungimento dello scopo in assenza di lesione del diritto di difesa), dall'altro rigorose dichiarazioni negative (volta a volta di inammissibilità, come quella cremonese in esame, inesistenza, nullità insanabile).

Continua, quindi, ad essere senz'altro preferibile e prudenziale in tutti i casi di riassunzione la modalità telematica, in attesa di un auspicabile intervento nomofilattico della Cassazione per comporre il contrasto.

Guida all'approfondimento

- P. Calorio, Obbligatorietà del deposito telematico (PCT), in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2016

- S. Bogini, Forma e sostanza nella riassunzione del processo: in atomi o in bit, per il Tribunale di Perugia "pari sono", in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2017

- M. Nardelli, Il deposito all'epoca del PCT: semplice mezzo o reale scopo?, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2016

- F. Testa, Cartacea o telematica la riassunzione avanti a diverso Giudice?, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2016

- F. Testa, Inammissibile perché inesistente la riassunzione cartacea anziché telematica, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2016

- N. Gargano-L. Sileni, IL CODICE DEL PCT commentato, Giuffrè, 2017, pp. 3 ss. e 71 ss.

- F. Testa, Inammissibile perché endoprocessuale la riassunzione cartacea innanzi al Giudice competente, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2017

- F. Testa, Deposito dell'atto di riassunzione nel processo telematico: profili normativi, giurisprudenziali e operativi, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2017

- V. Amendolagine, Costituzione in riassunzione cartacea: davvero è sempre inammissibile?, in ilprocessocivile.it, Giuffrè, 2018

- F. Testa, Ancora sulla riassunzione: inammissibile perché endoprocedimentale se cartacea anziché telematica, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2018

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