I presupposti per disporre l'esclusione di un concorrente dalla gara e l'annotazione nel casellario informatico sono differenti

Nicola Posteraro
05 Marzo 2019

L'esclusione di un concorrente dalla gara e l'annotazione nel casellario informatico, anche se traenti origine dalla medesima vicenda fattuale, hanno presupposti non perfettamente coincidenti.

Il caso. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Monte Compatri per l'affidamento del servizio di scuolabus.

La stazione appaltante aveva tuttavia adottato un provvedimento di sua esclusione per non avere la stessa dichiarato nel DGUE la risoluzione di precedente rapporto da parte del Comune di Silvi Marina.

Con successiva nota, il Comune di Monte Compatri aveva segnalato all'ANAC la falsa dichiarazione resa dalla società ricorrente, unitamente ad altra esclusione da una gara, disposta, sempre a carico dalla ricorrente, dal Comune di Rieti.

L'ANAC aveva ritenuto (invero, con riferimento alla sola vicenda riguardante il Comune di Silvi Marina) la ricorrenza di una falsa dichiarazione resa con colpa grave e, in applicazione dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, aveva irrogato alla ricorrente la sanzione di 1.000 euro, mentre, in applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. e), del medesimo decreto legislativo, aveva irrogato la sanzione interdittiva per la durata di 30 giorni e aveva ordinato l'iscrizione dell'annotazione nel casellario.

La società sanzionata ricorreva avverso il suddetto provvedimento.

Il quadro normativo di riferimento. In via preliminare, il Collegio rileva che l'art. 80, nella versione vigente al momento dei fatti di causa, stabiliva, al comma 5, lettera c), che le stazioni appaltanti escludessero dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico nel caso in cui la stazione medesima dimostrasse “con mezzi adeguati che l'operatore economico si [era] reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientra[va]ano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni […] il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Il successivo comma 12 del medesimo art. 80, poi, stabiliva che “In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”.

Il principio espresso dal Collegio. Alla luce delle suddette nome, il Collegio rileva che l'esclusione dalla gara e l'annotazione nel casellario informatico, pur potendo originare da una medesima vicenda fattuale, hanno presupposti non perfettamente coincidenti, atteso che, mentre la stazione appaltante dispone l'esclusione dimostrando “con ogni mezzo” l'illecito professionale pregresso e la non veridicità delle informazioni fornite (potere a cui corrisponde un articolato onere dichiarativo dell'operatore economico, sanzionabile con l'esclusione anche per “negligenza”, finanche omissiva), perché l'ANAC disponga l'iscrizione di una vicenda nel casellario informatico occorre che essa motivi in ordine alla ricorrenza, quanto meno, della colpa grave dell'operatore economico.

In conclusione. Alla luce di tale principio, la sentenza precisa che la valutazione in ordine alla colpa grave contenuta nell'atto impugnato “appare obiettivamente carente dal punto di vista motivazionale e, di conseguenza, insufficiente a supportare le misure sanzionatorie adottate”.