Sul concetto di violazioni “gravi” e “definitivamente accertate” degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
05 Marzo 2019
In relazione al disposto dell'art. 80, comma 4 del d.lgs. 50 del 2016, le violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse si considerano “definitivamente accertate” allorquando rivengono da sentenze passate in giudicato, ovvero da atti amministrativi inoppugnabili (perché non tempestivamente gravati); quest'ultimo è il caso: a) della cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento non impugnato ovvero confermato all'esito del giudizio; b) della cartella di pagamento che, pur costituendo il primo atto con il quale si manifesta la pretesa impositiva, non sia stata tempestivamente impugnata.
Sotto il medesimo profilo, per violazione “grave” si intende l'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabilito fino al 1° marzo 2018 in € 10.000,00 (ora € 5.000,00 in seguito alla modifica normativa intervenuta con l'art. 1, comma 988, l. 27 dicembre 2017, n. 205). |