Inserimento nella lex specialis della clausola sociale è consentito solo nel caso in cui il contratto sia qualificabile “ad alta intensità di manodopera”

Redazione Scientifica
05 Marzo 2019

Ai sensi dell'art. 50, d.lgs. n. 50/2016, la previsione del bando di gara della cd. clausola sociale è consentita solo nel caso in cui il contratto sia qualificabile come “ad alta intensità di manodopera”...

Ai sensi dell'art. 50, d.lgs. n. 50/2016, la previsione del bando di gara della cd. clausola sociale è consentita solo nel caso in cui il contratto sia qualificabile come “ad alta intensità di manodopera”; in ogni caso, tale disposizione prevede l'inserimento della clausola sociale come mera facoltà delle Stazioni Appaltanti e, quindi, va escluso che l'obbligo di inserire nella lex specialis di gara la richiamata clausola derivi direttamente dalla disciplina nazionale dettata in materia di appalti pubblici.

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